Cassazione Civile, Ordinanza n. 09917/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
Un soggetto privato aveva agito contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri domandando il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalla violazione, da parte dello Stato italiano, della normativa comunitaria che imponeva limiti di presenza di arsenico nell’acqua potabile per l’anno 2010. La domanda era stata accolta in primo grado dal Giudice di Pace, ma il Tribunale di Roma, in riforma, l’aveva rigettata. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato nullità della sentenza o del procedimento per decadenza dall’impugnazione, deducendo la tardività dell’appello ex art. 327 c.p.c.: secondo la sua prospettazione, la sentenza di primo grado era stata depositata il 4 novembre 2015, mentre l’appello era stato notificato il 23 settembre 2016, oltre il termine semestrale; il Tribunale aveva invece ritenuto decisiva la successiva iscrizione nel registro cronologico e la comunicazione di cancelleria del 23 febbraio 2016, reputando tempestivo l’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il motivo. Ha affermato che, quando la sentenza reca un’unica data di pubblicazione con attestazione del cancelliere, ai fini del termine lungo per impugnare ex art. 327 c.p.c. rileva la data di effettiva pubblicazione/deposito in cancelleria, non il solo previo inserimento nel registro cronologico, salvo che risulti una impropria scissione tra deposito e pubblicazione attestata da due diverse date in calce alla sentenza. Poiché nella specie tale scissione non risultava, il Tribunale aveva applicato un criterio non conforme all’orientamento consolidato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Per il termine lungo di impugnazione deve farsi riferimento alla data di pubblicazione della sentenza; il mero inserimento nel registro cronologico non rileva, salvo impropria scissione tra deposito e pubblicazione.
Richiamato solo nel contesto della questione sulla validità della procura speciale, poi risolta dalle Sezioni Unite.
Richiamato solo nel contesto della questione sulla validità della procura speciale, poi risolta dalle Sezioni Unite.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
Norma processuale richiamata per la rinnovata trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel caso in cui la sentenza riporti un’unica data di pubblicazione attestata dal cancelliere, il termine lungo per impugnare decorre da tale data e non dalla sola iscrizione nel registro cronologico.
- L’accertamento sulla diversa scansione temporale tra deposito e pubblicazione diviene necessario solo se la sentenza presenti due distinte date in calce, indice di una impropria scissione tra i due momenti.
- La comunicazione di cancelleria alle parti non incide sulla decorrenza del termine di cui all’art. 327 c.p.c., quando la pubblicazione risulti già avvenuta e attestata.
- In assenza di una scissione documentale tra deposito e pubblicazione, il giudice non può far discendere la tempestività dell’impugnazione dal solo numero cronologico attribuito successivamente alla sentenza.
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