Cassazione Penale, Sentenza n. 10103/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Marco Paolo ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello di Perugia che lo aveva ritenuto responsabile, quale legale rappresentante della De Marco Immobiliare s.r.l., del reato previsto dall'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (omessa presentazione della dichiarazione IVA) per gli anni d'imposta 2010 (evasione €81.466,00) e 2011 (evasione €168.600,00). Il ricorrente ha dedotto assenza dell'elemento soggettivo del reato (mancanza del dolo) per effetto di una crisi depressiva e ha prodotto una sentenza penale precedente e testimonianze a discarico che, secondo la difesa, dimostrerebbero l'inesistenza di consapevolezza e volontà di evadere le imposte; ha altresì denunciato violazione dell'art. 238-bis c.p.p. per il mancato recepimento probatorio della sentenza irrevocabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e logicamente motivata la valutazione della Corte territoriale circa l'elemento soggettivo, osservando che le rilevanti e complesse operazioni immobiliari poste in essere dal ricorrente sono incompatibili con la tesi di inconsapevolezza rispetto al disvalore dell'omessa dichiarazione IVA. La Corte ha inoltre escluso violazione dell'art. 238-bis c.p.p., ricordando che l'acquisizione di sentenze irrevocabili agli atti non vincola il giudice che conserva autonomia valutativa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 5
Norma che punisce l'omessa presentazione della dichiarazione ai fini IVA con finalità di evasione. La Corte ha ritenuto sussistente il dolo in presenza di operazioni complesse e rilevanti dal punto di vista economico che dimostrano consapevolezza del disvalore della condotta.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 12
Norma sulle pene accessorie previste per i reati tributari. La Corte d'appello ha ridotto le pene accessorie richiamate dall'art. 12; la Cassazione non ha censurato tale valutazione.
Prevede l'acquisizione agli atti di sentenze irrevocabili. La Corte ha interpretato che l'acquisizione non comporta automatismo vincolante: il giudice resta libero e autonomo nelle operazioni logiche di accertamento e valutazione probatoria, potendo non recepire integralmente i giudizi contenuti in precedenti sentenze irrevocabili.
Consente la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile, salvo mancanza di colpa. La Corte ha applicato tale misura pari a €3.000,00 ritenendo non assente la colpa nella proposizione del ricorso.
Citato nella motivazione difensiva (derubricazione in bancarotta colposa) come elemento a discarico; la Corte ha ritenuto che l'accertamento di responsabilità colposa in sede fallimentare non impedisca autonomo apprezzamento della sussistenza del dolo rispetto al reato tributario.
Massime di principio
- La mera acquisizione di una sentenza irrevocabile favorevole non vincola automaticamente il giudice del nuovo processo: il giudice conserva autonomia valutativa e può non recepire integralmente le conclusioni di precedenti decisioni (art. 238-bis c.p.p.).
- Per escludere il dolo in reati tributari (omessa dichiarazione IVA) è necessario fornire elementi probatori forti e coerenti che dimostrino l'assenza di consapevolezza e volontà di evadere; situazioni di crisi depressiva devono essere documentate e spiegare il nesso causale con la mancata dichiarazione.
- La presenza di operazioni economiche complesse e di rilevante entità patrimoniale è un elemento che contrasta con la tesi di inconsapevolezza del soggetto e può rafforzare la conclusione sulla sussistenza del dolo.
- In sede di Cassazione non è sufficiente censurare la valutazione delle prove: occorre dimostrare un vizio di diritto o una illogicità manifesta e decisiva della motivazione impugnata.
- Se la Corte d'appello, in esito a un rinvio, fornisce una motivazione congrua e logica rispetto ai profili segnalati dalla Cassazione, il successivo ricorso per cassazione sarà difficilmente accolto.
- La riduzione o conferma di pene accessorie è valutazione di merito; la suprema Corte interviene solo in presenza di vizi di diritto o motivazionali manifesti.
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