Cassazione Civile, Ordinanza n. 02357/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di una società di riscossione agiva per ottenere il riconoscimento del superiore inquadramento nella categoria di Quadro direttivo, almeno al 1° livello retributivo, con decorrenza 28.1.2008, sostenendo di avere svolto in concreto mansioni di coordinamento e controllo di personale nell’ambito di un ramo di attività specialistica, in particolare procedure esecutive, e chiedendo le relative differenze retributive. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, riconoscendo il superiore inquadramento dalla data del 26.1.2009 e condannando il datore al pagamento delle differenze retributive non prescritte; la Corte d’appello, invece, riformava la decisione ritenendo non provati i presupposti contrattuali per la qualifica di quadro, sia sotto il profilo della preposizione a ramo specialistico con almeno 10 dipendenti, sia sotto quello della preposizione a uno sportello con almeno 8 addetti o a servizi/uffici con almeno 20 addetti complessivi. Il ricorrente impugnava la sentenza con due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato le circostanze di fatto idonee a dimostrare il coordinamento di più dipendenti nelle procedure esecutive; con il secondo deduceva violazione degli artt. 1362, 1363 e 1365 c.c. e degli artt. 82 e 83 del CCNL applicabile, sostenendo che la Corte di merito avesse erroneamente ricostruito il dato contrattuale e la sua applicazione concreta, trascurando il rilevo del coordinamento di una pluralità di lavoratori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la censura, sotto veste di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e di omesso esame di fatto decisivo, mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, attività insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata; ha inoltre chiarito che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi, non quando attribuisca maggior forza probatoria ad alcuni elementi rispetto ad altri. Anche il secondo motivo è stato respinto, perché non contestava realmente l’interpretazione delle clausole collettive, ma ancora una volta la ricostruzione fattuale dell’organizzazione dell’unità produttiva e del numero degli addetti coordinati; la Corte ha ritenuto che il giudizio di merito avesse correttamente applicato il criterio contrattuale, escludendo sia il requisito dei 10 addetti nel ramo specialistico sia quello dei 20 addetti complessivi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
consente di denunciare vizi processuali e omesso esame di fatti decisivi, ma non di surrettiziamente chiedere una nuova valutazione del merito.
la violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri riconosciutigli; non basta contestare l'apprezzamento delle prove.
la norma consente al giudice di attribuire diverso peso alle prove ritualmente acquisite; la scelta tra fonti di convincimento non è di per sé censurabile in cassazione.
artt. 1362 c.c., 1363 c.c., 1365 c.c.
richiamati come criteri ermeneutici del contratto collettivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibilmente diretta contro l'accertamento di fatto, non contro l'esegesi delle clausole.
artt. 82 e 83 CCNL dipendenti da Equitalia SpA, Riscossione Sicilia SpA e società partecipate
le clausole sono state lette nel senso che per la qualifica di quadro occorra la sussistenza alternativa di specifici requisiti dimensionali dell'unità organizzativa o del personale coordinato.
art. 93 CCNL dipendenti di Riscossione Sicilia
individua l'inquadramento nella terza area professionale, 3° livello retributivo, per il coordinamento o controllo di altri lavoratori in unità operative di ridotte dimensioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il rigetto del ricorso comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e del merito delle prove.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi, non quando valuta diversamente le prove ritualmente acquisite.
- Quando il contratto collettivo collega un superiore inquadramento a requisiti dimensionali dell'unità organizzativa o del personale coordinato, il giudizio decisivo è l'accertamento in fatto della concreta consistenza dell'ufficio, dello sportello o del ramo specialistico.
- Se la censura non attacca davvero l'interpretazione della clausola contrattuale, ma solo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, essa non può essere accolta in cassazione.
- La corretta applicazione dei criteri ermeneutici del contratto non consente di sovvertire in cassazione una motivata valutazione di fatto circa l'effettivo svolgimento delle mansioni e l'organizzazione del lavoro.
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