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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35385/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di 63.100 euro in contanti rinvenuti nell'abitazione di Guarracino e del marito Vincenzo Tarantino. La ricorrente sosteneva che la somma derivasse dagli incassi del bar-tabaccheria di sua gestione e che la motivazione del Tribunale fosse viziata (mancata valutazione dei documenti contabili prodotti, uso apodittico del dato relativo agli scontrini, errata valutazione del taglio delle banconote, assenza di collegamento funzionale fra le somme e il reato contestato, e insufficiente motivazione del periculum in mora). Il Tribunale, dopo che la Corte di cassazione aveva annullato il precedente provvedimento per carenza motivazionale, aveva invece riaffermato il sequestro ricollegando la somma all'attività di riciclaggio attribuita a Tarantino (coabitazione, ruolo di "collettore" delle somme, composizione delle banconote, mancanza di libri/scontrini prodotti, appunti manoscritti riconosciuti da Tarantino, e analisi dei movimenti bancari).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse esaustivamente adempiuto al rinvio della Cassazione precedente spiegando punto per punto le ragioni della riferibilità del denaro all'attività illecita di Tarantino e la non riconducibilità alla gestione imprenditoriale della moglie. Ha confermato altresì la motivazione del periculum di dispersione in ragione del ruolo e delle modalità operative dell'indagato. La Corte ha osservato che le doglianze del ricorso fondamentalmente impugnano la valutazione dei fatti e della motivazione, profili non sindacabili con il ricorso per cassazione (art. 325 c.p.p.). Per effetto dell'inammissibilità la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e a versare all'erario la somma di 3.000 euro a titolo di ammenda.

Norme richiamate

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 325, comma 1, c.p.p.

    Limite della sindacabilità in Cassazione delle critiche sulla valutazione motivazionale dei giudici di merito; il vizio della motivazione, nella materia in esame, non è suscettibile di ricorso per cassazione come dedotto dalla Corte.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    art. 616, cod. proc. pen.

    Disposizione che impone la condanna alle spese e la corresponsione di una somma a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per disporre l'ammenda di 3.000 euro.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000

    Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in tema di determinazione dell'ammenda e dell'assenza di esimente di colpa nella valutazione dell'inammissibilità del ricorso.

  • Cassazione, sentenza n. 10228/2024 (provvedimento precedente)

    Decisione precedente che aveva annullato il provvedimento di riesame iniziale per carenza motivazionale e aveva rimesso la questione al Tribunale del riesame affinché motivasse specificamente sulla riferibilità del denaro.

Massime di principio

  • In casi di sequestro di denaro contante trovato nell'abitazione con indagati per reati di riciclaggio, la Corte valuta complessivamente elementi come l'ammontare, la composizione per tagli delle banconote, la coabitazione con il soggetto indagato e la presenza di elementi documentali/ognituali che colleghino le somme all'attività illecita.
  • La difesa deve anticipare e documentare adeguatamente la provenienza lecita del denaro già nelle fasi del riesame e del giudice di primo grado: occorrono documentazione fiscale e contabile (scontrini, libri contabili, dichiarazioni fiscali, rendicontazioni bancarie coerenti) per confutare la riferibilità a reati.
  • La composizione delle banconote (tagli elevati) è un elemento indiziario ma non decisivo da solo: va valutato congiuntamente ad altri riscontri oggettivi.
  • Quando il denaro è rinvenuto in un'abitazione condivisa con il soggetto indagato, la prova della titolarità è determinante: se si contesta l'attribuzione al coniuge occorre documentare chiaramente la separazione patrimoniale e la tracciabilità degli incassi aziendali.
  • Per contrastare il giudizio sul periculum in mora (rischio di dispersione), è efficace produrre elementi sulla solidità patrimoniale e finanziaria dell'effettivo detentore delle somme o dimostrare l'assenza di capacità di occultamento/dispersione; tuttavia la valutazione dei giudici può reggere anche sulla base del ruolo operativo e delle modalità di circolazione del denaro dell'indagato.
  • Non è utile, in sede di ricorso per cassazione, proporre esclusivamente doglianze sulla valutazione del fatto o della motivazione: tali censure hanno efficacia limitata perché l'art. 325 c.p.p. impedisce la sindacabilità ampia delle motivazioni dei giudici di merito.

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