Cassazione Penale, Sentenza n. 39190/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto della richiesta di permesso premio. Il Magistrato di sorveglianza di Livorno aveva respinto la domanda nel merito ritenendola prematura; il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha invece confermato il diniego ritenendo l'istanza inammissibile per il titolo di reato, applicando il divieto previsto dall'art. 4-bis, comma 1, dell'ordinamento penitenziario (reati connessi alla criminalità organizzata) in assenza di collaborazione con la giustizia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nella parte in cui il Tribunale non ha valutato né motivato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il provvedimento al Tribunale di sorveglianza di Firenze per un nuovo esame conforme ai criteri stabiliti dalla Corte costituzionale (in particolare la necessità di accertare l'assenza dell'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo del loro ripristino, nonché di considerare la disciplina della collaborazione "impossibile" o "inesigibile").
Norme richiamate
art. 4-bis, comma 1, ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)
Originariamente prevedeva un divieto assoluto di accesso ai permessi premio per taluni reati connessi alla criminalità organizzata in caso di mancata collaborazione; la Corte costituzionale (sent. n. 253/2019) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte che non consentiva l'accesso anche in assenza di collaborazione, quando vi siano elementi che escludono l'attualità dei collegamenti e il pericolo del loro ripristino, rimuovendo la presunzione assoluta di pericolosità.
art. 58-ter, ordinamento penitenziario
Disciplina la collaborazione con la giustizia ai fini dei benefici penitenziari; resta rilevante ma non può più determinare in via assoluta l'esclusione dal permesso premio quando siano dimostrabili l'assenza di collegamenti attuali e il mancato pericolo di ripristino.
art. 4-bis, comma 1-bis, ordinamento penitenziario (collaborazione impossibile/inesigibile)
La previsione sulla collaborazione "impossibile" o "inesigibile" non è stata oggetto della declaratoria di incostituzionalità e resta vigente; se accertata positivamente dal giudice (Tribunale), rende neutra la scelta di non collaborare e consente di limitare la prova alla esclusione dell'attualità dei collegamenti.
Sentenza Corte costituzionale n. 253/2019
Ha rimosso la presunzione assoluta di pericolosità prevista dall'art. 4-bis comma 1 e ha imposto che, anche in assenza di collaborazione, il giudice valuti se sussistono elementi che escludono l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo del loro ripristino.
Massime di principio
- Dopo la sentenza n. 253/2019 della Corte costituzionale non può più essere escluso in via automatica l'accesso ai permessi premio per il solo titolo di reato: il giudice deve valutare concretamente l'assenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata e l'assenza del pericolo di ripristino di tali collegamenti.
- La collaborazione "impossibile" o "inesigibile" (art. 4-bis, comma 1-bis) resta un istituto distinto e, se accertata positivamente, neutralizza la valutazione negativa derivante dalla scelta di non collaborare, circoscrivendo la prova all'esclusione dei collegamenti attuali.
- Se il giudice (Tribunale di sorveglianza) modifica il motivo del rigetto (es. da prematurità a inammissibilità per titolo) deve comunque motivare esplicitamente alla luce del nuovo quadro normativo e giurisprudenziale, in particolare secondo i parametri indicati dalla Corte costituzionale.
- In sede di reclamo o ricorso è utile dedurre e documentare elementi probatori idonei a dimostrare la mancanza di collegamenti attuali o il mancato pericolo di ripristino; la mera assenza di collaborazione non è più sufficiente a escludere automaticamente i benefici.
- La mancata considerazione del "novum" interpretativo introdotto dalla Corte costituzionale può comportare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per un nuovo giudizio.
- Il diritto penitenziario post-sentenza richiede valutazioni individualizzate e motivazioni specifiche: le decisioni che si limitano ad affermazioni apodittiche sull'inammissibilità per titolo sono vulnerabili a censura in Cassazione.
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