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Ordinanza

Ordinanza n. 792/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501635

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di iscrizione al Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e successiva nota che esclude l’iscrivibilità dei magistrati tributari

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota ministeriale con cui era stata rigettata la sua istanza di attivazione della procedura di iscrizione al Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendo anche l’accertamento del diritto all’iscrizione e la condanna delle amministrazioni all’adozione degli adempimenti necessari. Con motivi aggiunti ha impugnato una successiva nota del Fondo, prodotta in giudizio dall’Avvocatura dello Stato, recante l’affermazione che i magistrati tributari non possono essere iscritti al Fondo. È intervenuta ad adiuvandum un’associazione nazionale rappresentativa dei magistrati tributari. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d’ufficio possibili profili di inammissibilità dei motivi aggiunti, poiché l’atto impugnato sarebbe stato adottato non in riscontro a un’istanza del ricorrente, ma a seguito di una richiesta formulata dall’associazione interveniente e indirizzata al suo Presidente.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio né ha deciso nel merito il diritto all’iscrizione al Fondo. Rilevata d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., una possibile questione di inammissibilità dei motivi aggiunti con riferimento alla provenienza e al contenuto dell’atto impugnato, ha assegnato alle parti dieci giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell’ordinanza, per depositare memorie limitatamente a tale questione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il Collegio ha utilizzato la disposizione per sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio dopo il passaggio in decisione, assegnando un termine per la presentazione di memorie.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva d’ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione rilevante ai fini della definizione del giudizio e non previamente sottoposta al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla specifica questione.
  • I motivi aggiunti possono presentare profili di inammissibilità quando l’atto impugnato non costituisce una determinazione adottata in risposta a un’istanza del ricorrente, ma è stato formato in riscontro a una richiesta proveniente da un soggetto diverso e indirizzata a quest’ultimo.

Come è indicizzato

MaterieMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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