Cassazione Penale, Ordinanza n. 35512/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il GUP del Tribunale di Asti, con sentenza dell’8 ottobre 2024, aveva condannato l’imputato per il delitto previsto dall’art. 7 del d.l. 4/2019 alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione. La Corte d’appello di Torino aveva confermato la condanna. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, l’imputato deduceva violazione di legge, sostenendo che il Reddito di cittadinanza fosse una prestazione riferita al nucleo familiare e non al solo richiedente e che, pertanto, non fosse stato dimostrato che, al momento della domanda, il nucleo familiare fosse privo del diritto al beneficio. La Corte rileva tuttavia che, nei motivi d’appello, l’imputato aveva contestato soltanto la depenalizzazione del reato e l’eccessività della pena, senza formulare la censura poi proposta in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché la censura sulla titolarità del diritto al Reddito di cittadinanza e sulla mancata prova dell’indebita percezione è nuova e tardiva: non era stata proposta con l’appello, i cui motivi erano stati riepilogati senza contestazioni da parte del ricorrente. In applicazione dell’art. 616 c.p.p., l’imputato è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; la Corte esclude che l’inammissibilità sia stata determinata senza colpa. La decisione è stata deliberata il 18 settembre 2026.
Norme richiamate
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Asti del 08/10/2024, che aveva condannato Marco Peirano in ordine al delitto di cui all’articolo 7 d.l. 4/2019, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione.
La disposizione individua il delitto per il quale era stata pronunciata la condanna confermata in appello; la Cassazione non esamina nel merito la contestazione della sua applicabilità, poiché la relativa censura è inammissibile per tardività.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, non risultando l’assenza di colpa nella causa d’inammissibilità, il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile per tardività la censura proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione quando non sia stata dedotta nei motivi d’appello e non investa una questione rilevabile d’ufficio.
- Dichiarato inammissibile il ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali; il versamento di una somma alla Cassa delle ammende consegue quando non risulti che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.
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