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Ordinanza

Ordinanza n. 7937/2026 - Roma, Sezione 2

per l'ottemperanza e l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza TAR Lazio, Sezione Seconda, n. 20554/2024 pubblicata il 19.11.2024, notificata il 18.12.2024 e passata in giudicato il 16 febbraio 2025, resa nel giudizio nel giudizio R.G. n. 2144/2024;

Giustizia amministrativa202601254

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio n. 20554/2024, confermata in appello

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha proposto ricorso per l'ottemperanza e l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio, Sezione Seconda, n. 20554/2024, notificata il 18 dicembre 2024 e passata in giudicato il 16 febbraio 2025, poi confermata dal giudice d'appello con sentenza n. 7152/2025. Il ricorso è stato notificato esclusivamente a Roma Capitale, senza evocare in giudizio la Battistini s.r.l., che era parte del giudizio definito dalla sentenza da eseguire.

La decisione

Il TAR ha rilevato che, nel giudizio di ottemperanza, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato anche alla Battistini s.r.l., quale parte del giudizio a quo, in applicazione dell'art. 114, comma 1, c.p.a. e dell'art. 27, comma 2, c.p.a. Ha quindi disposto l'integrazione del contraddittorio, ordinando alla ricorrente di notificare il ricorso alla società entro sette giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, o dalla sua notifica se anteriore, e di depositare la prova della notificazione entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 10 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    per l'ottemperanza relativa alla sentenza resa da questa Sezione n. 20554/2024

    Nel giudizio di ottemperanza il ricorso deve essere instaurato nel rispetto delle regole sul contraddittorio, evocando le parti rilevanti del giudizio definito dal titolo esecutivo.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    dispone l'integrazione del contraddittorio

    Quando il ricorso non è stato notificato a tutte le parti necessarie, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine per la notificazione e per il deposito della relativa prova.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso deve essere notificato non soltanto all'amministrazione resistente, ma anche alle altre parti del giudizio a quo quando la loro partecipazione è necessaria ai fini dell'integrità del contraddittorio.
  • La mancata notificazione del ricorso per ottemperanza a una parte del giudizio definito dal titolo esecutivo impone al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 27, comma 2, c.p.a.
  • Se il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nel giudizio di ottemperanza, il mancato rispetto del termine assegnato per la notificazione e per il deposito della prova comporta l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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