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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32673/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso non accettata dal controricorrente, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in euro 2.700,00 oltre accessori di legge e spese generali.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce dalla compravendita, avvenuta nel 1995, di un appartamento a Venezia, nel quale una parte dell’immobile fu intestata alla madre dell’odierna ricorrente quale usufruttuaria e una parte al resistente quale nudo proprietario. L’erede della madre sosteneva che, pur a fronte dell’intestazione formale dei diversi diritti, l’intero prezzo dell’operazione fosse stato pagato dalla madre e che l’attribuzione della nuda proprietà al convenuto celasse una simulazione parziale e relativa, in realtà riconducibile a una donazione indiretta o comunque dissimulata in favore del resistente. Su tale base chiedeva: l’accertamento della nullità della donazione dissimulata per difetto di forma scritta; in subordine, la revoca per ingratitudine della donazione, assumendo che il comportamento del resistente in occasione del divorzio fosse stato gravemente ingiurioso; infine, in conseguenza delle stesse premesse, la petizione ereditaria. Il resistente contestava la ricostruzione attorea e proponeva domanda riconvenzionale per accertare che, essendosi estinto l’usufrutto con il decesso dell’usufruttuaria, era divenuto pieno proprietario del bene e l’attrice, che ne continuava il possesso, doveva restituirlo e corrispondere un’indennità di occupazione. I giudici di merito rigettavano la domanda principale e accoglievano la riconvenzionale. In cassazione la parte ricorrente ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso, non accettato dalla controparte.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso non produce l’estinzione automatica se non è accettata dalla controparte, secondo la disciplina richiamata dalla Corte.

  • art. 391 c.p.c.

    In caso di rinuncia non accettata, il processo va dichiarato estinto e resta ferma la regolazione delle spese secondo soccombenza virtuale o criterio applicato nel dispositivo.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione non determina l’estinzione del giudizio se non interviene l’accettazione della controparte, quando questa sia richiesta dalla disciplina applicabile.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia non accettata, la Corte provvede comunque alla regolazione delle spese del processo a carico della parte rinunciante.
  • La sopravvenuta estinzione del giudizio impedisce ogni decisione nel merito delle censure proposte, che restano assorbite dalla definizione processuale.
  • L’accoglimento di una domanda possessoria in un diverso giudizio non preclude, di per sé, un autonomo accertamento petitorio sulla titolarità del diritto e sul titolo di possesso o detenzione.

Come è indicizzato

MaterieSuccessione legittimaDonazioniUsufruttoPossessoImpugnazioni
RamiSuccessioniDiritti realiProcesso civile
IstitutiSimulazioneNullitàDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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