Cassazione Penale, Ordinanza n. 20462/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi non rispettassero il requisito di specificità previsto dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito è rimasta quindi ferma, con conferma della responsabilità per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di falsità personale. Nel ricorso sono stati dedotti due motivi: violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha tuttavia rilevato che le censure erano estremamente generiche e assertive, perché non indicavano gli specifici elementi posti a base della doglianza e non consentivano di individuare i rilievi mossi alla decisione impugnata, a fronte di una motivazione ritenuta logicamente corretta ed esaustiva dalla sentenza di merito.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; il testo non consente di specificare oltre la condotta contestata
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
i motivi di ricorso devono essere specifici e contenere gli elementi necessari a individuare le censure, altrimenti il ricorso è inammissibile
a seguito della declaratoria di inammissibilità sono poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono meramente assertivi o generici e non indicano puntualmente gli elementi di fatto e di diritto posti a base della censura.
- Il requisito di specificità del ricorso impone che la critica alla sentenza impugnata consenta al giudice di legittimità di comprendere con precisione quali passaggi della motivazione siano contestati e per quali ragioni.
- Quando la sentenza impugnata presenti una motivazione logica ed esaustiva sui profili di responsabilità e sul trattamento sanzionatorio, non è sufficiente una doglianza generica per ottenere il sindacato di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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