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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42475/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata dal Martinez Perez per omissione del codice fiscale e del domicilio fiscale. Il ricorrente ha argomentato che il permesso di soggiorno era scaduto (posizione di straniero irregolare) e che quindi non era necessario indicare il codice fiscale, che comunque risultava allegato nella copia del permesso di soggiorno depositata successivamente; ha altresì censurato la motivazione del provvedimento come meramente assertiva e ha sostenuto che il giudice poteva ricavare il codice fiscale dai documenti prodotti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio secondo cui l'indicazione del codice fiscale del richiedente e dei componenti della famiglia anagrafica è condizione di ammissibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 79 D.P.R. n. 115/2002 e che l'omissione non può essere sanata dal giudice ricavando il dato dalla documentazione prodotta successivamente. Ha ritenuto irrilevante la scadenza del permesso di soggiorno: la titolarità del codice fiscale non veniva meno e dunque avrebbe dovuto essere indicato nell'istanza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    art. 79, comma 1, lett. b) (tra l'altro richiede "le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali"); artt. 76 e 96 richiamati nel testo

    L'indicazione del codice fiscale a pena di inammissibilità costituisce requisito formale imprescindibile dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l'omissione non può essere sanata dal giudice ricavando il codice da altra documentazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605

    art. 6, comma 2 (prevede che l'obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti non residenti cui tale codice non risulti attribuito si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'art. 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero).

    La disposizione si applica al caso dello straniero a cui non sia stato attribuito codice fiscale; non si estende al caso di soggetto a cui il codice sia stato attribuito ma non portato nell'istanza per motivi quali la scadenza del permesso di soggiorno.

  • Ordinanza Corte Costituzionale n. 144/2004

    richiamata nella decisione come riferimento per il profilo dello straniero non titolare di codice fiscale

    La pronuncia concerne lo straniero a cui non sia stato attribuito alcun codice fiscale e giustifica l'uso dei dati alternativi per i non residenti; tuttavia non autorizza a omettere il codice quando questo esiste.

  • Art. 111 Costituzione

    Il ricorrente aveva censurato la motivazione del provvedimento come insufficiente, ma la Corte non ha ritenuto integrata una violazione dell'art. 111: la motivazione dell'ordinanza di inammissibilità è stata considerata adeguata rispetto al vizio formale rilevato.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla decisione di non concedere esonero dal pagamento della somma dovuta alla Cassa delle ammende; non sono state ravvisate ragioni per l'esonero.

Massime di principio

  • L'indicazione del codice fiscale del richiedente e dei componenti della famiglia anagrafica nell'istanza di gratuito patrocinio è un requisito formale essenziale: la sua omissione rende l'istanza inammissibile.
  • La scadenza del permesso di soggiorno non equivale all'assenza del codice fiscale: se il codice fiscale esiste, deve essere indicato nell'istanza originaria.
  • Il giudice non può sanare, ex officio, omissioni di dati richiesti a pena di inammissibilità ricavando le informazioni mancanti dalla documentazione prodotta successivamente.
  • Lo straniero che non ha mai avuto un codice fiscale deve indicare i dati alternativi previsti dalla normativa (art. 6 DPR 605/1973), specificando il domicilio all'estero; questa possibilità non si estende a chi ha già codice fiscale.
  • Per evitare il rigetto, chi presenta domanda di gratuito patrocinio deve sempre verificare la presenza di tutti i dati richiesti dall'art. 79 DPR 115/2002 e, in caso di dubbio, dichiarare esplicitamente l'eventuale mancanza del codice e fornire i dati alternativi.
  • La presentazione tardiva di documenti contenenti il codice fiscale (es. in atti successivi) non rettifica l'originaria inammissibilità dell'istanza.

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