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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28446/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento TOSAP per l'anno 2009 emesso dal Comune nei confronti della società affidataria della gestione di aree di sosta a pagamento e di altre attività connesse all'utilizzo di aree comunali. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della società; in appello la CTR aveva confermato l'annullamento dell'atto, ritenendo non applicabile la TOSAP perché la società svolgeva un mero servizio di gestione della riscossione delle tariffe per la sosta, con corrispettivo trasferito all'ente locale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, la violazione dell'art. 49, lett. a), d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che l'esenzione per gli enti pubblici richiede che l'occupazione sia ascrivibile al soggetto esente e non al concessionario; con un secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 38 e 39 d.lgs. n. 507/1993, assumendo che il corrispettivo della sosta all'interno del piazzale fosse introitato nel bilancio della società. Nel corso del giudizio di legittimità la società resistente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, rappresentando che, a seguito di un accordo intervenuto nel 2023 e di un provvedimento comunale del 23 novembre 2023, l'amministrazione aveva annullato gli avvisi di accertamento TOSAP, incluso quello oggetto del ricorso.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuto annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che era venuto meno l'atto lesivo dell'interesse sostanziale tutelato in giudizio. Ha quindi dichiarato il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, ha compensato le spese del giudizio di cassazione e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, perché tale sanzione non opera in caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, viene meno l'atto amministrativo o impositivo impugnato, la controversia si estingue per cessazione della materia del contendere, poiché difetta più l'interesse sostanziale alla decisione.
  • La cessazione della materia del contendere comporta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso nel merito.
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto per il ricorso per cassazione non si applica nei casi di cessazione della materia del contendere, poiché la sanzione è correlata alla definizione del giudizio con conferma dell'impugnato o con ordinaria inammissibilità del ricorso.
  • In presenza di una sopravvenuta definizione concordata della lite e dell'annullamento dell'atto contestato, le spese possono essere compensate in ragione della condotta processuale complessiva delle parti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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