Cassazione Civile, Ordinanza n. 28446/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TOSAP per l'anno 2009 emesso dal Comune nei confronti della società affidataria della gestione di aree di sosta a pagamento e di altre attività connesse all'utilizzo di aree comunali. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della società; in appello la CTR aveva confermato l'annullamento dell'atto, ritenendo non applicabile la TOSAP perché la società svolgeva un mero servizio di gestione della riscossione delle tariffe per la sosta, con corrispettivo trasferito all'ente locale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, la violazione dell'art. 49, lett. a), d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che l'esenzione per gli enti pubblici richiede che l'occupazione sia ascrivibile al soggetto esente e non al concessionario; con un secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 38 e 39 d.lgs. n. 507/1993, assumendo che il corrispettivo della sosta all'interno del piazzale fosse introitato nel bilancio della società. Nel corso del giudizio di legittimità la società resistente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, rappresentando che, a seguito di un accordo intervenuto nel 2023 e di un provvedimento comunale del 23 novembre 2023, l'amministrazione aveva annullato gli avvisi di accertamento TOSAP, incluso quello oggetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuto annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che era venuto meno l'atto lesivo dell'interesse sostanziale tutelato in giudizio. Ha quindi dichiarato il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, ha compensato le spese del giudizio di cassazione e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, perché tale sanzione non opera in caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 49, lett. a), d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
richiamato dal ricorrente per sostenere che l'esenzione dalla TOSAP per lo Stato e gli altri enti pubblici presuppone che l'occupazione sia imputabile al soggetto esente e non al concessionario
artt. 38 e 39 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
richiamati dal ricorrente per affermare la rilevanza dell'introito del corrispettivo della sosta nel bilancio della società ai fini dell'imposizione TOSAP
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte afferma che il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si conclude con la cessazione della materia del contendere
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato solo quale parametro del contributo unificato base rispetto al quale opera, in astratto, l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma introduttiva del meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamata dalla Corte
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, viene meno l'atto amministrativo o impositivo impugnato, la controversia si estingue per cessazione della materia del contendere, poiché difetta più l'interesse sostanziale alla decisione.
- La cessazione della materia del contendere comporta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto per il ricorso per cassazione non si applica nei casi di cessazione della materia del contendere, poiché la sanzione è correlata alla definizione del giudizio con conferma dell'impugnato o con ordinaria inammissibilità del ricorso.
- In presenza di una sopravvenuta definizione concordata della lite e dell'annullamento dell'atto contestato, le spese possono essere compensate in ragione della condotta processuale complessiva delle parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28347/2024 del 05/11/2024
- ordinanza_civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28349/2024 del 05/11/2024
- ordinanza_civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28350/2024 del 05/11/2024
- ordinanza_civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28351/2024 del 05/11/2024
- ordinanza_civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28352/2024 del 05/11/2024
- ordinanza_civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28354/2024 del 05/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →