Cassazione Penale, Sentenza n. 21620/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del GIP che ha dichiarato inammissibile la sua prima richiesta di patteggiamento/applicazione della pena perché, secondo il GIP, la domanda non indicava la tipologia e le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità previsto come sanzione sostitutiva nell'accordo tra le parti. La ricorrente deduceva l'illogicità della motivazione sostenendo che non incombe all'imputato l'onere di precisare tali modalità.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile: il provvedimento impugnato è di natura meramente interlocutoria e, pertanto, non è soggetto a ricorso per cassazione ai sensi della disciplina dei mezzi di impugnazione (art. 568 c.p.p.). Inoltre, la censura alla sentenza ex art. 444 c.p.p. sarebbe comunque inammissibile perché i motivi proposti non rientrano tra quelli tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sul procedimento di patteggiamento; la Corte osserva che, sebbene richiamata, la censura alla sentenza ex art. 444 sarebbe inammissibile se i motivi non rientrano nei casi tassativi di impugnazione previsti dall'art. 448, comma 2-bis.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi di impugnazione della sentenza di patteggiamento a quelli tassativamente indicati; la Corte rileva che i motivi proposti dalla ricorrente non rientrano in tali ipotesi.
art. 568 cod. proc. pen., co. 1 e co. 2
Il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione esclude la cassazione per provvedimenti interlocutori; il provvedimento del GIP, non essendo una sentenza né incidendo sulla libertà personale in modo definitivo, non è ricorribile per cassazione ai sensi di tale norma.
art. 111 Cost., co. 7
"contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge"
La Corte ricorda il principio costituzionale ma precisa che la garanzia riguarda provvedimenti giurisdizionali decisori che incidono definitivamente su situazioni giuridiche soggettive; un provvedimento interlocutorio privo di efficacia di giudicato non rientra nella protezione costituzionale citata.
Massime di principio
- I provvedimenti interlocutori del giudice, che non hanno natura decisoria definitiva e non producono effetti di giudicato sulle situazioni giuridiche soggettive, in linea di principio non sono impugnabili con ricorso per cassazione: occorre verificare la spettanza dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge.
- Le impugnazioni nei confronti di sentenze di patteggiamento devono rispettare i limiti tassativi di cui all'art. 448 c.p.p.; motivi generici o non espressamente previsti possono rendere l'impugnazione inammissibile.
- Quando si contesta l'ammissibilità di una richiesta di patteggiamento per carenze formali (es. mancata indicazione delle modalità di lavoro di pubblica utilità), è utile valutare se tale onere sia effettivamente imputabile all'imputato o se rientri nelle attribuzioni del giudice o dell'accordo tra le parti; tuttavia, la natura interlocutoria del provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta può precludere la via della cassazione.
- Prima di proporre ricorso per cassazione è necessario accertare che il provvedimento impugnato sia tra quelli espressamente ricompresi dalla normativa sugli strumenti di impugnazione (art. 568 c.p.p. e norme correlate); altrimenti il ricorso sarà dichiarato inammissibile e potrebbero essere imposte sanzioni pecuniarie.
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