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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34889/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno, deducendo due censure principali: (1) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che il danno patrimoniale fosse lieve, che il comportamento processuale fosse collaborativo e che vi fosse uno stato di disagio psichico in carcere al tempo dei fatti; (2) il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata e il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito senza specifica critica alla motivazione impugnata. Il secondo motivo è stato ritenuto parimenti non consentito, perché di nuovo fondato su doglianze di fatto già disattese in appello e senza reale confronto con la decisione, oltre che manifestamente infondato poiché la legge preclude il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata riconosciuta; la Corte richiama il diniego già fondato nei gradi di merito anche su autonome pregresse manifestazioni di pericolosità dell'imputato.

  • art. 62, primo comma, n. 4), c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità era invocata dalla difesa, ma non è stata concessa.

  • art. 69, quarto comma, c.p.

    È precluso il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riprodurre questioni già dedotte e disattese nei gradi di merito, senza un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La richiesta di particolare tenuità del fatto deve confrontarsi con l'intera motivazione del giudice di merito; può essere legittimamente negata anche in presenza di un fatto oggettivamente lieve quando emergano autonome ragioni ostative, come pregresse manifestazioni di pericolosità.
  • Il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata è legalmente precluso dall'art. 69, quarto comma, c.p., sicché una doglianza in tal senso è manifestamente infondata.
  • Le doglianze che investono valutazioni di merito già scrutinare in appello, se non accompagnate da specifiche censure logiche e giuridiche alla sentenza impugnata, non sono ammissibili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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