Cassazione Penale, Sentenza n. 1942/2025 del 16/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 10/10/2024 con cui il Tribunale di Milano, adottando provvedimento de plano e senza instaurare contraddittorio, ha rigettato l'istanza di correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p. presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (originata dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Firenze). L'istanza mirava a correggere la data di commissione del reato indicata nella sentenza del Tribunale di Milano dell'11/11/2021 (capo A), segnalando che la data «21/05/2015» era errata e dovesse essere «16/06/2011» (data della dichiarazione di fallimento della "Gruppo Belloni Holding s.r.l."). Il ricorrente deduceva violazione del combinato disposto degli artt. 127 e 130 c.p.p. (mancato contraddittorio) e la fondatezza dell'errore materiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che lo strumento della correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p. sia applicabile solo a difformità meramente esteriori tra la volontà del giudice e la forma dell'atto, rilevabili dal confronto dell'atto con il contenuto del provvedimento, e non sia idoneo a introdurre una revisione della data di commissione quando ciò comporti una modifica essenziale del nucleo sostanziale dell'addebito (ossia la retrodazione del fatto dal 21/05/2015 al 16/06/2011). La Corte ha richiamato principi giurisprudenziali (Rutigliano; Ranieri) e ha osservato che la sentenza di appello era stata riformata con accordo ex art. 599-bis c.p.p., divenuta irrevocabile, per cui la correzione nei termini richiesti non poteva essere praticata con l'art. 130 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata restrittivamente: applicabile solo per correggere errori materiali o omissioni meramente esteriori che non alterano la struttura essenziale del provvedimento; non è idonea a modificare la data di commissione del reato quando ciò implichi cambiamento del nucleo sostanziale dell'addebito.
Richiamato nel profilo procedurale (contraddittorio): il ricorrente lamentava l'omessa instaurazione del contraddittorio richiesta dal combinato disposto degli artt. 127 e 130, ma la Corte ha ritenuto irrilevante tale violazione rispetto all'inammissibilità sostanziale dello strumento correttivo.
La Corte ha richiamato che l'accordo tra le parti in sede di appello ai sensi dell'art. 599-bis, con sentenza che è poi divenuta irrevocabile, limita la possibilità di rimettere in discussione, tramite l'art. 130, aspetti che configurerebbero una modifica sostanziale del fatto o della pena concordata.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la qualificazione dell'istanza come ricorso per cassazione e per la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 3961 del 06/10/1993 - Rutigliano; Sez. 5, n. 48727 del 13/10/2014 - Ranieri)
Rv. 195447 - 01; Rv. 261229 - 01
Principi richiamati: l'errore materiale è quello che concerne difformità esteriori tra la volontà del giudice e la forma espressa; la precisazione della data non è correzione meramente formale quando tocca il nucleo sostanziale dell'addebito.
Massime di principio
- L'art. 130 c.p.p. è utilizzabile solo per errori meramente formali o materiali che non incidono sulla sostanza della decisione: se la correzione proposta modifica il 'nucleo' del fatto contestato (es. cambia la data in modo da ricostruire un fatto diverso), lo strumento non è esperibile.
- Quando la correzione della data di reato comporta una retrodazione o una diversa individuazione del fatto, occorre attivare rimedi diversi (es. mezzi di impugnazione nel processo di cognizione, istanze opportunamente temperate secondo competenze e termini) e non il rimedio dell'art. 130.
- Se esiste una pronuncia concordata o irrevocabile (es. accordo ex art. 599-bis divenuto irrevocabile), la possibilità di rimettere in discussione aspetti sostanziali è fortemente limitata; verificare lo stato di irrevocabilità prima di proporre correzioni formali.
- Sul piano procedurale, quando le parti richiedono correzioni che possano incidere su diritti sostanziali, è opportuno instaurare il contraddittorio; tuttavia, anche in presenza di violazione del contraddittorio, la Corte potrà comunque esaminare l'ammissibilità sostanziale della richiesta e dichiararla inammissibile se lo strumento è inidoneo.
- Prima di proporre un'istanza ex art. 130, valutare se l'errore sia effettivamente rilevabile dal mero raffronto degli atti con il contenuto del provvedimento: se la verifica richiede accertamenti di merito o ricostruzioni sostanziali, lo strumento non è il corretto.
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