Cassazione Civile, Ordinanza n. 28708/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario prestazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario necessario all'assegno di inabilità ex l. n. 222 del 1984. Il tribunale, pur avendo dato ragione all'istante sul piano sostanziale, ha liquidato le spese di lite in Euro 3.750,00 con distrazione al difensore anticipatario. Il soccombente sulla sola statuizione sulle spese ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., sostenendo di avere diritto a un compenso maggiore, pari a Euro 5.115,00, in applicazione dei criteri di determinazione del valore della causa e dei parametri forensi per le controversie previdenziali. L'INPS ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, rilevando che nella liquidazione delle spese il tribunale si era discostato immotivatamente dai minimi applicabili. In continuità con la giurisprudenza già consolidata, ha affermato che nelle controversie previdenziali aventi ad oggetto prestazioni periodiche il valore della causa, ai fini della liquidazione dei compensi, va determinato secondo il criterio di cui all'art. 13, comma 2, c.p.c., con riferimento fino a dieci annualità; nel caso concreto, il valore rientrava nello scaglione Euro 26.000,00 - Euro 52.000,00 e i compensi minimi per le fasi del giudizio e dell'ATP conducevano a un totale di Euro 5.115,00. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito condannando l'INPS a corrispondere i compensi nella misura corretta, detratto quanto già liquidato (Euro 3.750,00). L'INPS è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario/anticipatario. È stato infine escluso l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, qui invocata contro la liquidazione delle spese.
la parte soccombente deve rifondere le spese; la loro liquidazione deve avvenire secondo i criteri normativi e tabellari applicabili.
nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, quando il titolo è controverso, il valore si determina in base alle somme dovute fino a un massimo di dieci annualità.
disciplina l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle controversie in materia previdenziale e assistenziale.
la riduzione per la fase istruttoria/trattazione va operata rispetto al parametro medio, sottraendo la percentuale prevista dall'importo base della fase.
fonte sostanziale della prestazione previdenziale richiesta, cioè l'assegno di inabilità.
base procedurale per la trattazione camerale sulla proposta del relatore.
Massime di principio
- Nelle controversie previdenziali aventi ad oggetto prestazioni periodiche, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese si determina applicando il criterio delle annualità previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.c., fino al limite di dieci annualità quando il titolo sia controverso.
- La liquidazione dei compensi professionali deve rispettare i parametri forensi applicabili allo scaglione di valore individuato; una liquidazione inferiore ai minimi tabellari, se non adeguatamente motivata, integra violazione di legge censurabile in cassazione.
- Quando la Corte di cassazione dispone di tutti gli elementi necessari, può cassare la decisione sulle spese e decidere nel merito, liquidando direttamente il compenso dovuto.
- Nelle fasi dell'ATP e del giudizio di merito, le riduzioni previste dal D.M. n. 55 del 2014 vanno calcolate sul parametro medio della singola fase secondo la misura stabilita dalla norma, senza discrezionalità di scostamento immotivato.
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