Ordinanza n. 988/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio prot. -OMISSIS-, rilasciato dal Consolato Generale d'Italia a Istanbul in data 4 dicembre 2025 e notificato personalmente in data 18 dicembre 2025; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti e condanna del Consolato Generale d'Italia a Istanbul al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., non residuando ulteriori margini di discrezionalità dell'Amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d'Italia a Istanbul
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia e domandando altresì la condanna dell'amministrazione al rilascio del visto ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., sul presupposto che non residuassero margini di discrezionalità. Nell'ambito della domanda cautelare, il ricorrente ha dedotto censure supportate da copiosa documentazione e ha evidenziato l'intervenuto pagamento della tassa universitaria. Il testo dell'ordinanza non specifica analiticamente le singole censure, ma indica che esse riguardano anche la verifica dei mezzi minimi di sussistenza richiesti allo straniero.
La decisione
Il TAR non ha deciso allo stato la domanda cautelare, ritenendo necessaria un'istruttoria. Ha onerato l'amministrazione resistente di depositare una dettagliata relazione di chiarimenti, che risponda puntualmente alle censure, consideri la documentazione prodotta dal ricorrente e tenga conto del pagamento della tassa universitaria. I chiarimenti devono essere resi alla luce delle prescrizioni sui mezzi minimi di sussistenza per lo straniero contenute nella tabella allegata alla Direttiva del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2000. Il ricorrente deve notificare l'ordinanza, insieme al ricorso introduttivo, alla sede diplomatica che ha adottato il provvedimento entro 48 ore dalla comunicazione. Il rappresentante dell'ufficio consolare deve procedere al riesame attenendosi ai criteri indicati e depositarne l'esito entro il quarto giorno precedente la camera di consiglio del 25 marzo 2026. Le spese della fase sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata trattata nell'ambito del procedimento cautelare, ma il giudice ha ritenuto necessario acquisire preliminarmente chiarimenti istruttori.
È richiamato quale fondamento della domanda di condanna dell'amministrazione al rilascio del provvedimento richiesto, sul presupposto dell'assenza di ulteriori margini di discrezionalità.
Tabella allegata alla Direttiva del Ministero dell'Interno 1° marzo 2000
È indicata dal TAR come parametro da considerare nel riesame amministrativo e nei chiarimenti relativi ai mezzi minimi di sussistenza richiesti allo straniero.
Massime di principio
- Quando la decisione su una domanda cautelare relativa al diniego di un visto per motivi di studio richiede la verifica della documentazione prodotta, del pagamento della tassa universitaria e dei mezzi minimi di sussistenza, il giudice può disporre un'apposita istruttoria prima di pronunciarsi sulla sospensione.
- Nel riesame di un diniego di visto per motivi di studio, l'amministrazione consolare deve fornire chiarimenti puntuali sulle censure dedotte e valutare la documentazione rilevante prodotta dall'interessato, applicando i parametri sui mezzi minimi di sussistenza previsti dalla disciplina richiamata dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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