Cassazione Civile, Ordinanza n. 19198/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La ricorrente, ex socia di una società estinta in liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello avverso la decisione di primo grado. Nel provvedimento di legittimità, tuttavia, la Corte rileva che dagli atti non emerge la prova del perfezionamento della notificazione del ricorso per cassazione, eseguita a mezzo posta, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia, entrambe intimate e non costituite; non risulta neppure una eventuale riattivazione del procedimento notificatorio. Per tale ragione la Corte reputa superfluo esaminare i due motivi di ricorso, non specificati nel testo in quanto assorbiti dall'inammissibilità processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di prova del perfezionamento della notificazione del ricorso ai resistenti/intimati, senza esaminare i motivi di merito. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente, se dovuto. Nessuna statuizione sulle spese di lite è stata adottata, poiché le altre parti non si sono costituite.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La pronuncia di inammissibilità comporta il rilievo dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di ricorrenza dei presupposti di legge.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Cass. Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
È richiamata per precisare che l'attestazione della Corte riguarda solo il presupposto processuale della tipologia di pronuncia e non la debenza sostanziale del contributo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancanza di prova del perfezionamento della notificazione del ricorso verso una parte intimata impedisce l'esame dei motivi e determina l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può limitarsi a rilevare il difetto processuale senza affrontare le censure di merito.
- L'assenza di costituzione delle parti intimate può comportare la mancata liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare, ove ne ricorrano i presupposti di legge, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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