Cassazione Penale, Ordinanza n. 35024/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento di esecuzione, l’istante aveva chiesto di applicare la disciplina della continuazione ex art. 81 c.p. tra i fatti oggetto di quattro sentenze irrevocabili: il giudice dell’esecuzione aveva accolto la richiesta per i fatti relativi a due condanne per reati contro il patrimonio e l’aveva respinta quanto ai fatti oggetto di altre due sentenze, relative a resistenza a pubblico ufficiale e ad altro reato non ulteriormente specificato. Con due motivi il condannato ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 81 c.p., sostenendo che il giudice non avesse adeguatamente considerato il suo stato di tossicodipendenza. La data e il giudice dell’ordinanza impugnata non sono indicati nel testo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano manifestamente infondati e, in parte, sollecitavano una diversa lettura degli elementi di fatto, non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice dell’esecuzione: l’identità del disegno criminoso deve essere riconoscibile già al momento della commissione del primo reato e, nel caso concreto, gli atti non offrivano elementi concreti per desumerla, anche in ragione delle diverse modalità esecutive e dell’eterogeneità delle condotte. La tossicodipendenza, isolatamente considerata e in assenza di altri indici, non è sufficiente a fondare il riconoscimento della continuazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; decisione assunta il 24 settembre 2026.
Norme richiamate
il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali - in assenza di elementi concreti - emerge che tali reati sono stati commessi con modalità diverse e le condotte sono eterogenee
La continuazione richiede che l’identità del disegno criminoso sia riconoscibile fin dalla commissione del primo reato; la diversità delle modalità e l’eterogeneità delle condotte, in assenza di elementi concreti che dimostrino quel disegno unitario, giustificano il diniego.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione presuppone che l’identità del disegno criminoso sia rintracciabile sin dalla commissione del primo reato; non basta la mera pluralità di condanne o la successiva riconducibilità delle condotte a un generico progetto.
- La diversità delle modalità di commissione e l’eterogeneità delle condotte possono escludere, in mancanza di elementi concreti di collegamento, la prova dell’identità del disegno criminoso.
- Lo stato di tossicodipendenza, considerato da solo e senza ulteriori indici concreti, non è sufficiente per riconoscere la continuazione.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova e alternativa lettura degli elementi di fatto; sono inammissibili le doglianze che, oltre a essere manifestamente infondate, sollecitano tale rivalutazione.
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