Cassazione Penale, Sentenza n. 24948/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Fornari impugnava la sentenza d'appello che confermava la condanna per detenzione illegale di armi e ricettazione e la condanna per detenzione di un proiettile (capo F). Il ricorso denunciava in particolare omissione di pronunciamento su alcuni motivi di appello (motivi nn. 5-8): si contestava che il proiettile calibro 22 marca "Super" fosse in realtà denunciato e dunque legalmente detenuto (motivo 5), si chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (motivo 6), il riconoscimento delle attenuanti generiche (motivo 7) e, in subordine, la riduzione della pena entro i limiti per la sospensione (motivo 8). Si deduceva inoltre vizio di motivazione per mancato esame di tali doglianze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al capo F (la contravvenzione relativa al proiettile calibro 22). Ha rilevato che la Corte d'Appello aveva omesso di esaminare compiutamente la doglianza relativa alla denunzia del munizionamento; poiché si tratta di questione di merito non sindacabile in via principale dalla Cassazione, è stata disposta l'annullamento con rinvio limitatamente a tale capo e trasmissione per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Perugia. Per il resto il ricorso è stato rigettato: la Corte ha condiviso la motivazione del giudice d'appello sul diniego della causa di non punibilità ex art.131-bis (per la gravità della condotta e i limiti di pena) e sul diniego delle attenuanti generiche fondato sulla personalità negativa dell'imputato e precedenti; è stata confermata la condanna relativa alle armi e alla ricettazione come deciso in primo grado e in appello.
Norme richiamate
Richiamato in udienza dal Pubblico Ministero nella richiesta di annullamento limitato (menzionato ma non oggetto della decisione di cassazione nel dispositivo qui riportato)
La Corte d'Appello ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità ritenendo che i limiti quantitativi e la gravità complessiva della condotta (più armi e più fattispecie) ne impediscano l'operatività; la Cassazione ha reputato la motivazione del diniego sufficientemente congrua e l'ha confermata per la parte decisionale.
Massime di principio
- La Cassazione può annullare e rinviare quando il giudice d'appello omette di esaminare specifiche doglianze: l'omissione su questioni di merito comporta annullamento con rinvio limitato alla questione non valutata, perché la Corte di legittimità non riesamina direttamente il merito.
- La causa di non punibilità ex art.131-bis cod. pen. richiede valutazione puntuale dei limiti di pena e della tenuità della condotta; presenza di più reati, armi o particolare pericolosità del fatto rende più probabile il suo diniego.
- Per ottenere l'assoluzione o la non punibilità su un singolo elemento materiale (es. un proiettile denunciato) la difesa deve fornire prova documentale chiara della denunzia; il giudice d'appello deve motivare esplicitamente l'accoglimento o il rigetto di tale prova.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato sulla base della personalità dell'imputato e di precedenti: la mera richiesta difensiva senza elementi nuovi difficilmente ribalta la valutazione motivata del giudice.
- Prove tecniche (perizie balistiche), il luogo di rinvenimento e le circostanze investigative (intervento dei carabinieri, assenza di abrasione delle matricole, rapporti con furti noti) sono fattori decisivi per l'attribuzione della titolarità delle armi e per la configurazione di reati come la detenzione illegale e la ricettazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24929/2023 del 09/06/2023
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24930/2023 del 09/06/2023
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24931/2023 del 09/06/2023
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24932/2023 del 09/06/2023
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24933/2023 del 09/06/2023
- Sentenza penale · 9 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24934/2023 del 09/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →