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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18233/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, lamentando: 1) violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte rileva che il primo motivo era aspecifico e sostanzialmente ripetitivo di una censura già disattesa in appello con motivazione congrua, fondata sui plurimi precedenti penali dell'imputato per delitti contro il patrimonio e per spaccio di stupefacenti. Quanto al secondo motivo, lo giudica apodittico e non confrontato con le connotazioni oggettive e soggettive del reato di evasione accertato, che avevano già indotto i giudici di merito a escludere la particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sull'aspecificità del primo motivo, meramente reiterativo di doglianze già esaminate e respinte con motivazione adeguata, e sull'inammissibilità del secondo motivo per mancato confronto con gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di evasione.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche non possono essere invocate in modo aspecifico o reiterativo quando la motivazione di merito che le esclude è congrua e fondata su elementi pertinenti, come i precedenti penali dell'imputato.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede un confronto concreto con le connotazioni oggettive e soggettive del reato; la censura è inammissibile se formulata in termini apodittici e non si misura con la motivazione di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, i motivi di ricorso devono essere specifici e critici rispetto alla motivazione impugnata; la mera reiterazione di censure già respinte in appello è inammissibile quando la risposta del giudice di merito sia congrua e corretta.
  • La valutazione sulle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o della carenza di motivazione, non potendo il ricorrente limitarsi a una riproposizione astratta della richiesta.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta in via automatica, ma impone di considerare le concrete caratteristiche oggettive e soggettive del reato; il ricorso che ometta tale confronto è inammissibile.
  • Precedenti penali significativi, specie per reati della stessa o di analoga natura, possono essere valorizzati dal giudice di merito per escludere sia le attenuanti generiche sia, in relazione al concreto disvalore del fatto, la particolare tenuità.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoCause di non punibilitàImpugnazioniEvasione
RamiParte generaleProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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