Cassazione Penale, Sentenza n. 32071/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.; dedotta nullità per omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza d'appello ad uno dei difensori di fiducia. La nomina fiduciaria era intervenuta il 01/07/2021 e trasmessa alla cancelleria, ma il decreto di fissazione è stato notificato solo all'imputata e all'altro difensore (avv. David Russo). Si eccepisce la nullità assoluta della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività della deduzione della nullità: la nullità a regime intermedio (omessa notifica dell'avviso a uno dei difensori) avrebbe dovuto essere denunziata prima della deliberazione della sentenza nel medesimo grado e, poiché l'altro difensore era regolarmente avvisato e non eccepito, il vizio si è ritenuto sanato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Motivo di cassazione invocato dal ricorrente per la presunta violazione; la Corte ha ritenuto la deduzione tardiva e quindi inammissibile.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato per indicare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto; non impedisce la deduzione per iscritto delle eccezioni.
Richiamato nel ragionamento della Corte: la trattazione scritta non esclude la possibilità di denunziare il vizio per iscritto.
Consente la formulazione per atto scritto dell'eccezione di nullità, anche se il difensore non è comparso in udienza.
Stabilisce il termine per la deduzione delle nullità a regime intermedio (prima della deliberazione della sentenza nello stesso grado); relevante per la decisione di inammissibilità.
art. 184, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la sanatoria del vizio quando la parte o il difensore regolarmente avvisato non eccepisce, principio applicato dalla Corte.
Richiamato a spiegazione della ratio delle regole sulle nullità: evitare che atti successivi risultino viziati.
Norma invocata per la condanna alle spese e per l'irrogazione della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa.
Sez. Un. n. 22242/2011 (Scibè)
Giurisprudenza di riferimento che chiarisce che la deduzione della nullità a regime intermedio deve avvenire entro la deliberazione della sentenza nello stesso grado e che la difesa va considerata unitariamente: la notifica ad uno dei difensori è sufficiente a far decorrere il termine di deduzione.
Massime di principio
- La nullità "a regime intermedio" (es. omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza) deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza nello stesso grado: se non viene dedotta in tempo, il vizio si perde e il ricorso è inammissibile.
- La notifica regolare dell'avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei difensori di fiducia è sufficiente a considerare la difesa formalmente informata; se quel difensore non solleva l'eccezione, il vizio si considera sanato.
- Anche in procedure trattate con contraddittorio scritto, le eccezioni possono essere proposte per iscritto (art. 121 c.p.p.), per cui l'assenza fisica in udienza non impedisce la tempestiva denunzia del vizio.
- Il difensore avvisato ha l'onere di verificare eventuali nullità antecedenti e di denunciarle tempestivamente: la mancata denuncia comporta la decadenza dal potere di eccepire.
- La Corte può condannare il ricorrente al pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende quando rileva profili di colpa nella proposizione di ricorsi manifestamente inammissibili.
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