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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37253/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Mastrodonato impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Foggia che lo aveva condannato a 5.000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 256 del 2006. La difesa deduceva la violazione dell'art. 568, comma 5, c.p.p., sostenendo che la sentenza di primo grado, essendo relativa a sola ammenda, non era appellabile ma ricorribile per cassazione; perciò l'impugnazione proposta alla Corte d'appello doveva essere qualificata come ricorso per cassazione e gli atti trasmessi alla Corte di cassazione invece che dichiarare l'inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione e ha qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione. Ha fissato l'udienza pubblica del 13 novembre 2024 per la trattazione sostanziale, richiamando l'obbligo di trasmissione agli organi competenti previsto dall'art. 568, comma 5, c.p.p., e affermando che, una volta qualificato l'appello come ricorso per cassazione in casi analoghi, è necessaria l'udienza pubblica perché il diritto al contraddittorio prevale sul principio di economia processuale (salvo i casi previsti dall'art. 610 c.p.p., non ravvisati nel caso). Ha quindi disposto gli adempimenti di cancelleria.

Norme richiamate

  • art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 256 del 2006

    Norma sostanziale del reato per cui l'imputato è stato condannato; la condanna consisteva nella sola ammenda

  • art. 593, comma 3, c.p.p.

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui la sentenza che infligge soltanto l'ammenda è inappellabile, con la conseguenza che l'impugnazione ordinariamente qualificata come 'appello' non può essere trattata come tale

  • art. 568, comma 2, c.p.p.

    La Corte ha richiamato che contro la sentenza che infligge la sola ammenda è esperibile il ricorso per cassazione secondo le norme di competenza

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dall'qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente

    Principio decisivo: il giudice incompetente (qui la Corte d'appello) non doveva dichiarare inammissibile l'impugnazione ma trasmettere gli atti alla Corte di cassazione, avendo la possibilità di riqualificare l'impugnazione proposta come ricorso per cassazione

  • art. 610, c.p.p.

    Norma che disciplina l'eventuale decisione senza udienza pubblica; la Corte ha ritenuto che nel caso specifico non sussistevano i presupposti per applicarla poiché il diritto al contraddittorio prevale

Massime di principio

  • Se una sentenza di primo grado infligge solo l'ammenda, non è appellabile ma è ricorribile per cassazione: un'impugnazione proposta come "appello" deve essere riqualificata se proposta al giudice incompetente
  • Un giudice incompetente che riceve un'impugnazione deve trasmettere gli atti al giudice competente secondo l'art. 568, comma 5, c.p.p., e non dichiarare automaticamente l'inammissibilità
  • Quando la Corte di cassazione annulla senza rinvio un'ordinanza di inammissibilità emessa dalla Corte d'appello per una sentenza di sola ammenda, la fase successiva richiede udienza pubblica perché il diritto al contraddittorio prevale sull'economia processuale, salvo i casi tassativi previsti dall'art. 610 c.p.p.
  • La difesa che proponga impugnazioni contro sentenze non appellabili dovrebbe considerare e, se opportuno, chiedere espressamente la qualificazione dell'impugnazione come ricorso per cassazione o la trasmissione degli atti al giudice competente
  • La Corte di appello deve valutare la natura formale dell'impugnazione ma, se errata la qualificazione, è obbligata a trasmettere gli atti al giudice competente anziché limitarsi a dichiararne l'inammissibilità

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