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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33704/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, ha pronunciato nei confronti dell'imputato una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo carenza di motivazione in ordine alla mancata verifica dell'assenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato anche la genericità del ricorso e ha ritenuto che, trattandosi di sentenza applicativa della pena, l'impugnazione fosse soggetta ai limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non comprendenti la censura proposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con procedura de plano. Ha affermato che, contro la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., non è ammissibile il ricorso fondato sulla dedotta violazione di legge per omessa verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnazione alle sole ipotesi tassativamente indicate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990

    La disposizione è richiamata quale norma di riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità relativa agli stupefacenti.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza impugnata è stata pronunciata come applicazione della pena su richiesta delle parti; tale natura determina i limiti specifici di impugnazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    La norma limita tassativamente l'impugnabilità della sentenza di applicazione della pena alle ipotesi di violazione di legge ivi indicate; la censura relativa alla mancata verifica ex art. 129 c.p.p. non rientra tra esse.

  • art. 129 c.p.p.

    La dedotta omessa verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento non può essere fatta valere, contro una sentenza ex art. 444 c.p.p., al di fuori dei limiti di impugnazione stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. è ammissibile soltanto per le tassative ipotesi di violazione di legge previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La censura concernente la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. non è deducibile mediante ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento, se non rientra nelle ipotesi tassativamente contemplate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La genericità del ricorso costituisce un ulteriore profilo ostativo all'ammissibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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