Cassazione Civile, Ordinanza n. 18115/2023 del 23/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'associazione sportiva dilettantistica impugnava in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato i suoi appelli contro due sentenze di primo grado, a loro volta sfavorevoli rispetto a due avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d'imposta 2004 e 2005. Gli accertamenti riguardavano, secondo il testo, l'erronea tenuta della contabilità in regime forfetario e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Con il primo motivo si denunciava omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo; con il secondo si deduceva violazione ed errata applicazione di norme di diritto. La Corte rilevava però che i motivi non si confrontavano con la ratio della sentenza impugnata e si limitavano a contestazioni generiche e non specifiche, con ampie disquisizioni sul regime contabile delle associazioni sportive dilettantistiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per assoluto difetto di specificità dei motivi, osservando che la ricorrente non si era confrontata con le ragioni poste a base della decisione della CTR. Quanto alle spese, è stato disposto nulla, perché l'Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva nel giudizio di cassazione. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamato dalla L. n. 228/2012.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione
In caso di ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 e definito con esito sfavorevole per il ricorrente, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La norma è richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non hanno il necessario grado di specificità e non si confrontano con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La mera riproposizione di argomentazioni generali sulla disciplina sostanziale applicabile, senza critica puntuale delle argomentazioni della decisione di merito, non è sufficiente a integrare un motivo ammissibile di ricorso.
- Nel giudizio di cassazione, l'assenza di difese della parte resistente giustifica la compensazione sostanziale delle spese, ma non incide sulla verifica dell'ammissibilità del ricorso.
- Per i ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013, la declaratoria di rigetto o inammissibilità comporta, ove dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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