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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03905/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non interviene sul merito della responsabilità, che resta ferma per effetto della conferma della sentenza di appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che ha confermato la condanna di primo grado per furto aggravato e per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Con l'unico motivo deduce inosservanza di legge penale e carenza di motivazione sulla sua individuazione come autore dei fatti, sostenendo che, in sede di perquisizione, non era stata rinvenuta presso di lui la carta PostePay asseritamente trafugata. La Corte di cassazione ritiene la doglianza manifestamente infondata perché mira a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, e perché la sentenza impugnata aveva motivato il riconoscimento dell'imputato sulla base di più elementi, tra cui le immagini di videosorveglianza oltre all'esito della perquisizione.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è limitato ai casi in cui il ragionamento del giudice presenti un contrasto logico interno o con massime di esperienza, non potendo la Corte rivalutare le acquisizioni processuali.

  • art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.

    nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen.

    La censura sulla motivazione è infondata quando la sentenza di merito contenga un apparato argomentativo logicamente coerente e fondato su plurimi elementi probatori.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti del controllo sulla coerenza logica del discorso giustificativo, non potendo la Corte di cassazione sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove.
  • È manifestamente infondato il motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova lettura del materiale probatorio.
  • Il riconoscimento dell'imputato come autore del reato può essere sorretto da una pluralità di elementi indiziari e probatori; la mancata disponibilità di un singolo oggetto non è decisiva se il giudice abbia spiegato il complessivo fondamento della identificazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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