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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35036/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La ricorrente era stata condannata per occupazione abusiva di immobile. Ha impugnato la decisione della Corte d'appello di Torino deducendo, con il primo motivo, illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e, con il secondo, violazione di legge e difetto di motivazione per il mancato riconoscimento dello stato di necessità. La sentenza indica che tali doglianze riproponevano censure già esaminate e disattese nei gradi di merito. In particolare, la presenza dell'imputata all'arrivo delle forze dell'ordine e la sua dichiarazione spontanea di aver occupato l'immobile, senza prospettare una diversa ricostruzione, erano state valutate a sostegno dell'elemento psicologico; la durata dell'occupazione, protrattasi per svariati anni, era stata ritenuta incompatibile con i presupposti dello stato di necessità e indicativa dell'intento di risolvere stabilmente il problema abitativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i primi due motivi reiterativi e manifestamente infondati: la motivazione della Corte d'appello, conforme a quella del giudice di primo grado, era stata giudicata corretta e priva dei vizi denunciati. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. È stata rilevata la tardività della memoria della parte civile ed è stata rigettata la richiesta di liquidazione delle relative spese.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    il reato di occupazione abusiva di immobile

    Il testo identifica il reato contestato come occupazione abusiva di immobile, ma non riporta né il numero dell'articolo né un passaggio che ne interpreti o applichi la disciplina; l'associazione all'art. 633 c.p. è quindi non determinabile dal testo e non va aggiunta.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che ripropone censure già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata è corretta e non presenta i vizi logici o giuridici denunciati.
  • La consapevolezza dell'occupazione può essere desunta, nel caso concreto, dalla presenza dell'imputata all'arrivo delle forze dell'ordine e dalla sua spontanea ammissione della condotta, non accompagnata da una ricostruzione alternativa.
  • La protrazione dell'occupazione abusiva per svariati anni può escludere, nel caso concreto, i presupposti dello stato di necessità, quando depone per la finalità di risolvere stabilmente il problema abitativo.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieStato di necessità

Testo integrale

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