Cassazione Penale, Sentenza n. 51235/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la sostituzione degli arresti domiciliari con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e con l'obbligo di dimora applicati cumulativamente. L'unico motivo dedotto è che la cumulabilità di più misure personali in sede di sostituzione sarebbe illegittima alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite, sent. n. 29907/2006, e che tale principio non sarebbe stato superato dalle modifiche normative del 2015.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che l'orientamento consolidato consente la sostituzione di una misura cautelare custodiale con più misure coercitive o interdittive applicate cumulativamente alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 47/2015 (in particolare in combinazione con l'art. 275 c.p.p., comma 3, e con le disposizioni di cui all'art. 299). La Corte ha richiamato precedenti (Piacentini, Musumeci, Serio, Mancini) che interpretano la novella del 2015 come riconoscimento della possibilità, in via generale, di applicare misure non custodiali in combinazione per evitare la carcerazione, e ha sottolineato che la tesi contraria conducerebbe a risultato irragionevole (costringerebbe il giudice a mantenere la misura più gravosa). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Regola la sostituzione della misura cautelare: la Corte ha ritenuto che, nella formulazione attuale e in combinazione con la legge 47/2015, non impedisca la sostituzione di una misura custodiale con più misure non custodiali applicate cumulativamente
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Stabilisce che la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo quando le altre misure, "anche se applicate cumulativamente", risultino inadeguate. La Corte interpreta questa disposizione come espressiva della volontà legislativa di consentire l'applicazione cumulativa di misure non custodiali
Norma citata quale limite testuale: alcune ipotesi di cumulabilità sono previste espressamente dalla legge; tuttavia la Corte distingue i casi tassativi da una più ampia possibilità generale risultante dalla riforma del 2015
Richiamato come riferimento alle ipotesi in cui la legge prevede specifiche misure interdittive: la Corte evidenzia che, oltre ai casi espressi, la riforma del 2015 consente più generalmente combinazioni di misure
art. 308, comma 2, cod. proc. pen.
art. 308 comma 2 cod. proc. pen.
La modifica del 2015 che ha aumentato la durata massima delle misure interdittive è ricondotta dalla Corte alla scelta volta a rendere più efficace l'uso combinato delle misure interdittive e coercitive per evitare la carcerazione
Richiamato in relazione ai poteri del Tribunale del riesame: la Corte conferma che il riesame può disporre l'applicazione cumulativa di misure coercitive/interdittive come alternativa alla custodia
Massime di principio
- La sostituzione di una misura cautelare custodiale (carcere o arresti domiciliari) con più misure non custodiali applicate cumulativamente è ammessa alla luce delle modifiche normative del 2015 e della giurisprudenza successiva; non è più da considerarsi vietata in assoluto dal precedente delle Sezioni Unite del 2006.
- L'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nella formulazione post-2015, valorizza l'uso cumulativo delle misure non custodiali come strumento per limitare la recourse alla custodia cautelare, riservando la carcerazione all'extrema ratio quando tutte le altre misure, anche combinate, risultino inadeguate.
- Il Tribunale, anche in sede di riesame, può applicare cumulativamente misure coercitive o interdittive in sostituzione di una misura custodiale senza che sia necessaria una specifica richiesta del pubblico ministero in tal senso; sarebbe irragionevole limitare tale potere al solo caso di domanda del P.M.
- Occorre sempre valutare, caso per caso, la necessità, adeguatezza e proporzionalità della combinazione di misure: la cumulazione è lecita se complessivamente garantisce le esigenze cautelari in modo meno afflittivo rispetto alla custodia.
- Restano comunque rilevanti i limiti espressi da norme specifiche (es. art. 276, art. 307) nelle ipotesi in cui la legge prevede regole tassative; in tali casi prevalgono le previsioni normative speciali.
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