Cassazione Penale, Sentenza n. 46430/2023 del 17/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per distrazione di beni (264.651,00 euro) e per bancarotta documentale. Il ricorrente deduceva: 1) errore nel ritenere la bancarotta documentale perché la documentazione relativa al 2008 sarebbe stata rinvenuta (quindi l'omessa tenuta non mirava a impedire la ricostruzione delle operazioni); le scritture successive sarebbero state sottratte/distrutte e non oggetto di contestazione specifica; la società era di fatto inattiva per inadempimento di terzi (operazione "Beight"), per cui eventuali irregolarità contabili non sarebbero reato in assenza di operazioni da registrare; inoltre la condotta contestata sarebbe stata attiva (sottrazione/distruzione) e non omissiva. 2) travisamento probatorio in relazione alle distrazioni: alcune somme sarebbero state pagate con bonifici a dipendenti e fornitori (prove a discarico, consulenza di parte "Oggero"); la operazione Beight indicata quale prova dell'elemento soggettivo era anteriore all'assunzione dell'incarico di amministratore da parte del ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sulla sussistenza della bancarotta documentale e sul travisamento probatorio, confermando in sostanza la ricostruzione di merito sulla distrazione e sull'omessa tenuta delle scritture (anche ove i dati possano essere ricostruiti "aliunde", sussiste comunque il reato se la tenuta dei libri ha reso difficile l'accertamento). Tuttavia la sentenza è stata annullata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello per la nuova fissazione della loro durata, alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Corte cost. n.222/2018) e dei principi fissati dalle Sezioni Unite (Sez. U. n.28910/2019 Suraci) che impongono la determinazione concreta della durata secondo i criteri dell'art.133 c.p.
Norme richiamate
Richiamata come aggravante contestata; la Corte ha comunque concesso circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante (valutazione di merito sulla quantificazione dell'afflittività).
Norma relativa alle pene accessorie fallimentari; la Corte ha rilevato che la sua formulazione è stata dichiarata in parte incostituzionale (Corte cost. n.222/2018) nella parte che fissava una durata fissa di dieci anni, determinando la necessità di rinnovata determinazione delle pene accessorie caso per caso.
Richiamato indirettamente: la Corte ha richiamato la trasposizione interpretativa introdotta dalla Consulta, che allinea il meccanismo di determinazione della durata delle pene accessorie a quello degli artt. 217 e 218, ossia con determinazione concreta del giudice in base ai criteri di legge.
Richiamato come parte del quadro normativo che disciplina le pene accessorie e la loro determinazione concreta da parte del giudice, secondo gli indirizzi indicati dalle Sezioni Unite.
Citato nella giurisprudenza (Sez. U.) richiamata: la durata delle pene accessorie non va rapportata automaticamente alla durata della pena principale ex art.37 c.p., ma determinata autonomamente secondo art.133 c.p.
Fornisce i criteri per la determinazione della pena; le Sezioni Unite hanno stabilito che la durata delle pene accessorie deve essere determinata concretamente dal giudice secondo i criteri di quest'articolo.
Corte costituzionale, sentenza n.222 del 5/12/2018
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art.216 che fissava una durata di dieci anni "fissa" per le pene accessorie, provocando la necessità di una nuova commisurazione delle pene accessorie nei procedimenti pendenti.
Sezioni Unite, n.28910 del 28/02/2019 (Suraci)
Ha stabilito che la durata delle pene accessorie deve essere determinata in concreto dal giudice secondo i criteri dell'art.133 c.p. e non rapportata alla durata della pena principale, rinviando al giudice di merito la rinnovata commisurazione.
Sez.5, n.21028 del 21/02/2020 (Rv.279346)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che il reato di bancarotta fraudolenta documentale sussiste anche quando la documentazione possa essere ricostruita "aliunde", perché l'obbligo di rivolgersi a terzi per i dati dimostra che la tenuta delle scritture rese la ricostruzione molto difficoltosa.
Sezioni Unite, n.6402 del 30/04/1997 (Dessimone)
Richiamata per il principio per cui la Corte di cassazione non può rileggere il fatto: la riesamina dei fatti e delle prove è riservata ai giudici di merito e non integra di per sé un vizio di legittimità.
Massime di principio
- L'omessa tenuta delle scritture contabili integra bancarotta documentale anche se i dati possono essere in qualche modo ricostruiti da terzi: la difficoltà o l'onere di ricostruzione costituisce elemento che può dimostrare l'agevole occultamento delle operazioni.
- La Corte di cassazione non è sede per una "rilettura" dei fatti o per rivalutare in altro modo le prove di merito: le critiche alla valutazione probatoria del giudice di merito devono evidenziare vizi logici o norme violate per essere accolte.
- Se vi sono sospetti o contestazioni sulla sottrazione attiva delle scritture (azione) invece dell'omissione, è necessario che la contestazione sia formulata in concreto e supportata da prova: mera asserzione difensiva non basta a mutare la qualificazione giuridica accertata in grado; tuttavia la qualificazione (omissiva vs attiva) incide sulla configurazione del fatto e sulla responsabilità.
- Prove documentali di pagamenti (es. bonifici a dipendenti/fornitori) possono costituire elementi a discarico ma vanno valutate nel contesto complessivo: pagamenti non giustificati o spostamenti di fondi verso soggetti terzi possono comunque configurare distrazioni se non giustificati dall'attività aziendale.
- In procedimenti pendenti al momento di una declaratoria di incostituzionalità che incide su misure accessorie, è necessario rinnovare la determinazione delle pene accessorie alla luce dei principi costituzionali e delle indicazioni delle Sezioni Unite (determinazione concreta secondo art.133 c.p.), e ciò può dar luogo a rinvio ai giudici di merito.
- Nelle impugnazioni in Cassazione è utile puntare a individuare specifici e motivati vizi di diritto o di motivazione logica, poiché l'argomentazione generale o la semplice diversa lettura delle prove è normalmente inammissibile o destinata a essere respinta.
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