Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24599/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per rapina, deducendo un vizio di motivazione. In particolare, ha censurato la mancata riqualificazione del fatto in tentata rapina e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p. e dell'art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano sostanzialmente riproduttive di quelle già svolte in appello, già esaminate e disattese con motivazione congrua e logica, quindi prive di specificità e solo apparenti; ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati dalla Corte territoriale.

Norme richiamate

  • art. 628, comma 1, c.p.

    art. 628, primo comma, cod. pen.

    La fattispecie è stata ritenuta consumata perché vi era stato l'accertato impossessamento della somma di denaro della persona offesa, sicché non era configurabile la tentata rapina.

  • art. 62, comma 1, n. 4, c.p.

    artt. 62, primo comma, n. 4), e 62-bis cod. pen.

    Il diniego dell'attenuante è stato ritenuto correttamente motivato dai giudici di merito e conforme alla giurisprudenza consolidata.

  • art. 62-bis c.p.

    artt. 62, primo comma, n. 4), e 62-bis cod. pen.

    Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato ritenuto sorretto da motivazione congrua e conforme ai principi consolidati.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello e già disattese con motivazione logica e congrua, senza confrontarsi specificamente con la decisione impugnata.
  • La rapina deve ritenersi consumata quando vi sia stato l'effettivo impossessamento del bene sottratto alla persona offesa; in tale situazione non è configurabile la mera forma tentata.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante della speciale tenuità del danno può essere legittimamente fondato su una motivazione di merito coerente con i principi giurisprudenziali consolidati, e non è censurabile in cassazione se la doglianza è generica o meramente reiterativa.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.