Ordinanza n. 2056/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio-Roma che aveva deciso, in forma semplificata, una controversia relativa a un concorso pubblico per il reclutamento di personale non dirigenziale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il candidato ha proposto appello, chiedendo la sospensione degli effetti della sentenza di primo grado. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la controversia riguarda la valutazione di un titolo per il quale l'appellante vanta una collocazione nella quota di riserva. I motivi di appello sono stati ritenuti meritevoli di un esame compiuto nella fase di merito, senza che il Consiglio di Stato ne abbia anticipato la definizione nella cognizione cautelare sommaria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli effetti della sentenza impugnata. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che i motivi di appello devono essere esaminati compiutamente nella sede di merito, fissata per il 29 ottobre 2026. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto prevalente, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, l'interesse dell'appellante a ottenere, nelle more del giudizio, la valutazione del titolo collegato alla quota di riserva. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare in appello.
Richiamato in relazione alla sentenza di primo grado resa in forma semplificata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, quando i motivi richiedono un esame compiuto incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può rinviare la loro valutazione integrale alla fase di merito, limitandosi a una prognosi cautelare non definitiva.
- Il periculum in mora può sussistere quando l'immediata esecuzione della sentenza di primo grado impedisca, nelle more del giudizio, la valutazione di un titolo rilevante ai fini della collocazione del candidato nella quota di riserva di un concorso pubblico.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, può prevalere l'interesse del candidato alla provvisoria valutazione del titolo concorsuale, ove tale misura sia necessaria a preservare l'utilità concreta della decisione di merito.
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