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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39889/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di legge di quindici giorni decorrente dalla notifica dell'ordinanza. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il soggetto istante aveva proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte d'appello che aveva deciso sulla domanda di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. Deduceva, con tre motivi, violazione di legge e vizio di motivazione, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. La Corte di cassazione, però, non è entrata nel merito delle doglianze perché ha rilevato che il ricorso era stato proposto oltre il termine di quindici giorni previsto per l'impugnazione dell'ordinanza che decide sulla riparazione per ingiusta detenzione. Dalle attestazioni di cancelleria risultava che il provvedimento era stato notificato via PEC in data 27/06/2025 al difensore e alla parte, mentre il ricorso era stato spedito il 25/07/2025, quindi tardivamente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione per ingiusta detenzione è soggetto alle regole e ai termini del codice di procedura penale, nonostante il procedimento abbia ad oggetto una obbligazione pecuniaria.
  • Il termine per impugnare è di quindici giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo; la proposizione oltre tale termine determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando l'inammissibilità è dovuta a tardività e non emerge assenza di colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
  • In presenza di una causa di inammissibilità manifesta, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza formalità.
  • Le doglianze di merito dedotte nel ricorso restano irrilevanti se l'impugnazione è tardiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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