Cassazione Penale, Ordinanza n. 21960/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dal Tribunale di L'Aquila in relazione a fatti di detenzione e cessione di cocaina e hashish. Ha dedotto due censure: da un lato la violazione di legge per la mancata applicazione della pena sostitutiva ex art. 545-bis c.p.p., dall'altro la mancata pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., mentre le doglianze dedotte non rientrano tra essi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure sulla mancata applicazione della pena sostitutiva e sulla mancata assoluzione ex art. 129 c.p.p. non siano deducibili in cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta. Ha inoltre ribadito che, in tema di patteggiamento, la motivazione sul mancato proscioglimento può essere anche solo enunciativa, poiché la richiesta di pena equivale ad ammissione del fatto e l'assoluzione è imposta solo quando dagli atti emergano elementi che superino la presunzione di colpevolezza. Conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; il ricorso riguarda una decisione emessa ai sensi di tale norma.
Limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli vizi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
È richiamato dal ricorrente quale parametro per lamentare l'omessa applicazione della pena sostitutiva, ma la censura è ritenuta non deducibile nel ricorso contro il patteggiamento.
La Corte ribadisce che, nel patteggiamento, la motivazione sulla mancata declaratoria di proscioglimento può essere meramente enunciativa; il proscioglimento va disposto solo se dagli atti emergono elementi tali da imporlo.
Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso nella procedura camerale relativa al giudizio di legittimità.
Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, dep. 16/10/2015, Ayari, Rv. 264595
Richiamata per il principio secondo cui, nel patteggiamento, la richiesta di applicazione della pena è assimilata ad ammissione del fatto e la motivazione sul mancato proscioglimento può essere essenziale.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure diverse sono inammissibili.
- La doglianza relativa alla mancata applicazione di una pena sostitutiva, se non ricondotta a uno dei motivi di ricorso consentiti contro il patteggiamento, non è deducibile in cassazione.
- Nel patteggiamento, la richiesta di applicazione della pena vale come ammissione del fatto; pertanto il giudice deve pronunciare proscioglimento ex art. 129 c.p.p. solo quando dagli atti emergano elementi immediatamente decisivi che impongano di superare tale presunzione.
- La motivazione del giudice sulla non applicazione dell'art. 129 c.p.p. in sede di patteggiamento può essere sintetica o meramente enunciativa, purché non risulti dagli atti una causa evidente di proscioglimento.
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