Cassazione Penale, Ordinanza n. 13616/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito rimane dunque ferma quanto all'affermazione di responsabilità per il solo delitto di ricettazione, già ritenuto in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello che aveva ritenuto integrato il solo delitto di ricettazione. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648 c.p., sostenendo che la decisione di merito sarebbe stata errata. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era generico e manifestamente infondato, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato il rinvenimento della refurtiva nell'abitazione dell'imputato e l'incapacità di costui di spiegarne la provenienza. La difesa lamentava inoltre, secondo la Corte, un'assunta duplice attribuzione di furto e ricettazione, ma la sentenza di appello aveva affermato la responsabilità esclusivamente per ricettazione; per questo il ricorso è stato ritenuto anche aspecifico.
Norme richiamate
Norma richiamata per la qualificazione del fatto come ricettazione; la Corte ne conferma l'applicazione in presenza del rinvenimento della refurtiva presso l'imputato e dell'assenza di una giustificazione credibile della provenienza.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a contestare in modo assertivo la qualificazione giuridica del fatto senza confrontarsi con la concreta motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini della ricettazione, il rinvenimento della cosa proveniente da reato nell'abitazione dell'imputato, unito alla mancata giustificazione della sua provenienza, può sorreggere il giudizio di responsabilità se adeguatamente motivato dal giudice di merito.
- La critica difensiva è aspecifica quando attribuisce alla sentenza impugnata una diversa affermazione di responsabilità rispetto a quella effettivamente pronunciata, senza confrontarsi con il contenuto reale della decisione.
- La censura per vizio di motivazione non può risolversi in una mera contrapposizione di ricostruzioni alternative, dovendo invece evidenziare specifici punti di illogicità o carenza argomentativa della decisione impugnata.
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