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Sentenza

Sentenza del 13/02/2018 n. 901 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Avviso di accertamento - notifica appello - inammissibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la validità della notificazione, eseguita direttamente tramite il servizio postale, di un avviso di accertamento e/o dell'atto di appello. La questione centrale è il valore probatorio delle attestazioni dell'agente postale quando il servizio non è svolto da Poste Italiane, ma da un operatore privato. Secondo il principio richiamato, prima dell'entrata in vigore dell'art. 1, commi 57 e 58, della legge n. 127/2017, la presunzione di veridicità fino a querela di falso spettava esclusivamente alle attestazioni rese dall'ufficiale di Poste Italiane quale pubblico ufficiale, e non a quelle dell'agente di un servizio postale privato.

La decisione

Il testo riporta l'affermazione del principio secondo cui, per le notificazioni dirette a mezzo posta effettuate anteriormente alla legge n. 127/2017, le attestazioni dell'agente postale privato non godevano della fede privilegiata propria degli atti pubblici. Tuttavia, non essendo disponibile il testo integrale della sentenza, non è possibile ricostruire con certezza il dispositivo, né stabilire se il ricorso o l'appello sia stato definitivamente accolto o rigettato. Dal titolo emerge comunque un riferimento all'inammissibilità dell'appello.

Norme richiamate

  • Legge 4 agosto 2017, n. 127, art. 1, commi 57 e 58

    La disposizione ha inciso sul quadro normativo dei servizi postali e della notificazione, ma il principio richiamato distingue il regime applicabile prima della sua entrata in vigore, quando la fede privilegiata era riconosciuta alle sole attestazioni provenienti da un pubblico ufficiale di Poste Italiane.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 3

    La norma disciplina le modalità di notificazione degli atti del processo tributario, comprese quelle eseguite direttamente a mezzo del servizio postale.

Massime di principio

  • Per le notificazioni postali anteriori al 2017, occorre distinguere tra l'attestazione dell'ufficiale di Poste Italiane, dotata di fede privilegiata fino a querela di falso, e quella dell'agente di un operatore postale privato, priva dello stesso valore automatico.
  • La contestazione della notifica effettuata da un operatore privato non richiede necessariamente una querela di falso per mettere in discussione le attestazioni dell'agente, poiché queste non sono automaticamente assistite da fede privilegiata.
  • La validità della notifica deve essere valutata considerando la data dell'atto, il soggetto che ha materialmente eseguito il servizio, la documentazione prodotta e l'eventuale prova dell'effettiva conoscenza dell'atto.
  • In materia tributaria, l'inosservanza delle regole di notificazione può incidere sull'ammissibilità dell'impugnazione o sulla decorrenza dei termini, ma l'esito concreto dipende dal contenuto della sentenza e dalle prove presenti nel fascicolo.

Testo integrale

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