Cassazione Penale, Sentenza n. 05346/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione di legge per presunto aumento illegale della pena (calcolo degli aumenti ex art.186-bis comma 3 e art.186 comma 2-bis) e mancata applicazione/articolazione dell'art.63, comma 4, c.p.; 2) illogicità della motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (per fatto che la Corte avrebbe fondato il diniego su un precedente penale non rilevante); 3) inosservanza di legge relativa all'aumento illegale della pena accessoria (sospensione della patente). I fatti: guida in stato di ebbrezza (tassi 1,08 e 1,03 g/l misurati) con incidente stradale coinvolgente un autoarticolato intestato alla S.r.l. Bierreti (Brescia, 1.6.2021); imputazione per art.186 comma 2 lett. b), comma 2-bis e art.186-bis comma 1 lett. d).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nei motivi principali: il secondo motivo (attenuanti generiche) è infondato perché il diniego può fondarsi sui precedenti penali, che qui indicano una specifica recidiva rilevante per la personalità; il terzo motivo (pena accessoria) è infondato per le ragioni indicate; sul primo motivo la Corte ha ritenuto corretta la logica di fondo ma ha rilevato un errore materiale nel calcolo operato dalla Corte d'appello. La Corte ha spiegato che l'art.186-bis comma 3 è da considerare circostanza aggravante (non reato autonomo) e che, tra art.186 comma 2-bis (speciale) e art.186-bis comma 3 (generale), prevale la norma speciale secondo art.15 c.p.; comunque la pena inflitta rientrava nei limiti edittali e la cassazione ha annullato senza rinvio per l'errore materiale di computo, rideterminando la pena in mesi tre di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda. Il ricorrente non ha avuto successo; confermata sostanzialmente la condanna sostanziale con correzione del calcolo.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b), Cod. strada
l'ammenda da euro 800 ad euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi
Questa è la fattispecie base della guida in stato di ebbrezza (lett. b). In presenza di incidente (comma 2-bis) le sanzioni previste vanno raddoppiate; la Corte l'ha usata come base per determinare la cornice edittale.
art. 186, comma 2-bis, Cod. strada
Prevede il raddoppio delle sanzioni se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente. La Corte ha ritenuto che questa norma abbia natura di norma speciale rispetto all'art.186-bis e debba prevalere.
art. 186-bis, comma 1 lett. d) e comma 3, Cod. strada
«Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, …; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettereb) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà»
L'art.186-bis configura circostanze aggravanti (conducente "a rischio elevato") che aumentano le sanzioni da un terzo alla metà; la Corte ha ribadito la natura di circostanza aggravante e non di reato autonomo.
Regola l'applicazione combinata di più aumenti di pena per circostanze aggravanti (criterio graduato). La Corte ha ritenuto che non fosse obbligatorio applicarlo in modo meccanico quando si è di fronte a norme in apparente concorso e quando s'impone la prevalenza della norma speciale.
Stabilisce la prevalenza della norma speciale sulla norma generale. La Corte lo ha invocato per preferire l'applicazione dell'art.186 comma 2-bis (speciale) rispetto all'art.186-bis comma 3 (generale), evitando un vietato bis in idem sostanziale.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della personalità dell'imputato. La Corte ha ricordato che il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi su giudizio di disvalore derivato dai precedenti, ai fini dell'art.133.
Criterio di ragguaglio per convertire aumenti dell'arresto in pena pecuniaria. La Corte ha richiamato l'esigenza di convertire in termini coerenti quando si opera l'aumento.
art. 222 e art. 218, comma 2, Cod. strada
L'art.222 disciplina la sanzione amministrativa accessoria (sospensione patente); l'art.218 comma 2 fornisce i criteri per la determinazione della sua durata. La Corte ha precisato che la misura della sanzione amministrativa segue i parametri del Codice della strada e non quelli dell'art.133 c.p.
Massime di principio
- L'art.186-bis (conducente 'a rischio elevato') è una circostanza aggravante e non delinea un reato autonomo; va interpretata come amplificatore della pena prevista per l'art.186.
- Quando sono in gioco sia art.186 comma 2-bis (incidente provocato) sia art.186-bis comma 3 (conducente a rischio elevato), occorre verificare la specialità: la norma speciale (art.186 comma 2-bis) prevale e va applicata per prima per evitare un doppio incremento ingiustificato della pena.
- L'applicazione combinata di più aumenti deve rispettare i limiti edittali: l'errore nel calcolo della misura concreta della pena può essere rettificato dalla Corte di Cassazione e non sempre richiede annullamento con rinvio se non servono ulteriori accertamenti di fatto.
- Il giudice può negare le attenuanti generiche anche sulla base dei precedenti penali dell'imputato purché emergano elementi chiari che giustifichino un giudizio di disvalore sulla personalità (art.62-bis e art.133 c.p.).
- La determinazione delle sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione della patente) obbedisce ai criteri del Codice della strada (art.218) e la loro motivazione è autonoma rispetto a quella della sanzione penale.
- In caso di norme che richiamano a vicenda aumenti e raddoppi (giochi di rimando), incertezza interpretativa deve essere risolta a favore del principio di legalità della pena e, ove possibile, evitando un'impropria cumulazione che porti a un 'bis in idem' sostanziale.
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