Cassazione Penale, Ordinanza n. 15980/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, definendo il gravame con concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p., aveva confermato la responsabilità dell'imputato per ricettazione di un ciclomotore, riducendo però la pena a otto mesi di reclusione ed euro 200 di multa e riconoscendo la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva infraquinquennale. Il ricorrente ha proposto un unico motivo deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., la nullità della sentenza per errore di diritto nella qualificazione giuridica del fatto: secondo la difesa, dai dati obiettivi emergenti (date e luoghi del prelievo indebito del motorino e del successivo possesso) sarebbe emersa piuttosto la fattispecie di furto ex art. 624 c.p. e non quella di ricettazione ex art. 648 c.p.; per questo la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare il difetto e invitare le parti a una nuova formulazione dell'accordo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla qualificazione giuridica del fatto non rientri tra i motivi deducibili contro la sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., poiché l'accordo sui punti concordati comporta rinuncia a successive doglianze diverse, anche se rilevabili d'ufficio, salvo il caso della pena illegale. Conseguentemente ha applicato il rito de plano previsto dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
regola il concordato in appello; l'accordo sulle parti e sui punti concordati preclude, in sede di legittimità, doglianze incompatibili con quanto concordato, salvo i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
la dedotta violazione di legge è stata ritenuta non scrutinabile perché riferita a una sentenza resa all'esito di concordato in appello e quindi fuori dai limiti dell'impugnazione ammissibile
la Corte richiama il principio per cui, nel ricorso avverso concordato in appello, non è deducibile la mancata valutazione delle cause di proscioglimento, salvo l'ipotesi di prescrizione maturata prima della sentenza di appello
per i ricorsi contro sentenze pronunciate ex art. 599-bis c.p.p. dopo la legge n. 103/2017, il ricorso è trattato de plano
in caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende
la contestazione riguardava la ricettazione di un ciclomotore, qualificata come fatto di particolare tenuità
richiamato dalla difesa come possibile diversa qualificazione giuridica dei fatti, in luogo della ricettazione
richiamato in giurisprudenza come antecedente del concordato sui motivi di appello, sostanzialmente riprodotto dall'attuale art. 599-bis c.p.p.
ha introdotto nell'art. 610 c.p.p. il comma 5-bis, che disciplina il rito de plano per tali ricorsi
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o al contenuto della pronuncia difforme dall'accordo; non sono deducibili le doglianze sui motivi rinunciati.
- L'accordo intervenuto tra le parti sul concordato implica rinuncia a far valere in cassazione questioni incompatibili con i punti concordati, anche quando si tratti di questioni rilevabili d'ufficio, salvo il limite della pena illegale.
- Nel ricorso avverso sentenza resa all'esito di concordato in appello, non è in generale deducibile la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo l'ipotesi di prescrizione già maturata prima della decisione di appello.
- La contestazione della sola qualificazione giuridica del fatto è inammissibile quando la sentenza deriva da concordato in appello, perché si tratta di doglianza coperta dalla rinuncia derivante dall'accordo, non essendo assimilabile all'illegalità della sanzione.
- Per le sentenze pronunciate ex art. 599-bis c.p.p. dopo la riforma del 2017, il ricorso è trattato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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