Cassazione Penale, Ordinanza n. 15971/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la sentenza di patteggiamento fosse impugnabile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che la censura relativa all'art. 129, comma 1, c.p.p. non fosse tra i motivi consentiti. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto contro la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena su richiesta delle parti. Dal testo emerge che il ricorrente ha cercato di contestare il provvedimento di patteggiamento, lamentando in sostanza la violazione dell'art. 129, comma 1, c.p.p., cioè il mancato immediato riconoscimento di una causa di proscioglimento. La Corte rileva però che, dopo l'entrata in vigore della l. n. 103 del 2017, la sentenza di applicazione della pena su richiesta è impugnabile solo per motivi determinati, tra i quali non rientra la dedotta violazione dell'art. 129, comma 1, c.p.p. Inoltre, una volta raggiunto l'accordo ex art. 444 c.p.p., l'imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi del fatto coperti dall'accordo stesso.
Norme richiamate
motivi specificamente indicati
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i provvedimenti successivi al 3 agosto 2017, è impugnabile solo per i motivi tassativamente previsti dalla norma.
obbligo di immediato riconoscimento, in ogni stato e grado del processo, delle cause di proscioglimento
La Corte afferma che la dedotta violazione di tale disposizione non rientra tra i motivi di ricorso consentiti avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Il patteggiamento è descritto come un meccanismo processuale fondato sull'accordo tra imputato e pubblico ministero su qualificazione giuridica del fatto, circostanze e trattamento sanzionatorio, con controllo del giudice su tali aspetti e sulla congruità della pena.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano secondo il rito speciale previsto dalla disposizione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità non va applicata se vi sono elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
È indicata come riforma che ha ristretto l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento ai soli motivi specificamente previsti.
Massime di principio
- La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i provvedimenti successivi all'entrata in vigore della riforma del 2017, è impugnabile soltanto per i motivi tassativamente previsti dalla legge; è quindi inammissibile il ricorso che introduca censure estranee a tale catalogo.
- Nel patteggiamento l'accertamento del fatto è in larga parte assorbito dall'accordo tra le parti: una volta prestato il consenso alla definizione ex art. 444 c.p.p., l'imputato non può rimettere in discussione, con il ricorso, profili oggettivi o soggettivi della fattispecie coperti dall'accordo.
- La doglianza basata sulla mancata applicazione dell'art. 129, comma 1, c.p.p. non è, di per sé, motivo idoneo a impugnare la sentenza di patteggiamento quando non rientri tra quelli espressamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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