Cassazione Penale, Ordinanza n. 15972/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice dell'udienza preliminare aveva applicato all'imputato la pena concordata dalle parti per il reato di rapina. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: la mancata qualificazione del fatto come furto in abitazione, sostenendo quindi un errore di sussunzione giuridica del fatto contestato e definito con sentenza di patteggiamento. La Corte ha tuttavia rilevato che il ricorso era formulato in modo generico e che, comunque, la contestazione descritta nel capo di imputazione evidenziava plurimi atti violenti incompatibili con la tesi dell'involontarietà del contatto, sicché non ricorreva un errore manifesto di qualificazione giuridica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il vizio di errata qualificazione giuridica sia deducibile solo quando l'errore sia manifesto e immediatamente percepibile dal capo di imputazione, dalla motivazione della sentenza e dai motivi di ricorso. Nel caso concreto, la doglianza era generica e non emergeva alcuna palese eccentricità della qualificazione del fatto, anche perché la contestazione riportava condotte violente incompatibili con la diversa qualificazione invocata. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice del reato per cui era stata applicata la pena concordata.
richiamato dal ricorrente per sostenere la diversa qualificazione giuridica del fatto.
"proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; la censura sulla qualificazione è ammissibile solo se l'errore è manifesto e immediatamente percepibile.
consente la definizione del procedimento senza formalità di procedura.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., senza possibilità di trasformare il controllo di legittimità in una rivalutazione del merito.
- La denuncia di erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'errore sia manifesto, palese e immediatamente rilevabile dal capo di imputazione, dalla motivazione del provvedimento e dal ricorso, restando inammissibili le censure che richiedano un apprezzamento interpretativo non univoco.
- In presenza di una contestazione che descriva condotte violente incompatibili con la diversa qualificazione invocata dall'imputato, non può dirsi sussistente un errore evidente di sussunzione idoneo a fondare il ricorso.
- Il controllo della Corte sulla qualificazione giuridica nel patteggiamento deve svolgersi entro un perimetro documentale ristretto, limitato agli atti indicati dalla giurisprudenza di legittimità, senza estendersi ad accertamenti fattuali non emergenti ictu oculi dal testo del provvedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15970/2025 del 24/04/2025
- ordinanza_penale · 24 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15971/2025 del 24/04/2025
- ordinanza_penale · 24 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15973/2025 del 24/04/2025
- ordinanza_penale · 24 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15974/2025 del 24/04/2025
- ordinanza_penale · 24 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15976/2025 del 24/04/2025
- ordinanza_penale · 24 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15980/2025 del 24/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →