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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15970/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure erano estranee al perimetro del ricorso esperibile contro una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Ha quindi definito il procedimento senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento definito in appello mediante concordato ex art. 599-bis c.p.p., l'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione del G.u.p. di Parma, aveva rideterminato la pena per il tentato reato di rapina. Con un unico motivo ha dedotto: 1) l'omessa valutazione, da parte della Corte territoriale, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., anche in relazione alla possibile maturazione della prescrizione; 2) la mancata riqualificazione del fatto come violenza privata; 3) il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su censure non consentite contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello: sono infatti proponibili solo doglianze attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla difformità tra richiesta concordata e decisione del giudice, mentre restano precluse le questioni su motivi rinunciati, proscioglimento ex art. 129 c.p.p., circostanze, qualificazione giuridica del fatto e altri elementi incidenti sul calcolo della pena.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato insieme all'art. 628 c.p. per indicare il tentativo del reato contestato

  • art. 628 c.p.

    norma incriminatrice del reato di rapina oggetto del giudizio, in forma tentata

  • art. 129 c.p.p.

    la Corte ribadisce che la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione contro sentenza emessa a seguito di concordato in appello

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina il concordato in appello; il ricorso per cassazione contro la relativa sentenza è ammissibile solo per vizi inerenti alla formazione del consenso, al consenso del P.G. e alla difformità della decisione rispetto al concordato

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la definizione del procedimento senza formalità quando il ricorso è inammissibile

  • art. 62, n. 4, c.p.

    attenuante invocata dal ricorrente, ma ritenuta non deducibile nel tipo di impugnazione proposto

  • art. 62 cod. pen.

    richiamo all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, oggetto di doglianza

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    citato nel testo come base della sentenza emessa in concordato in appello

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    citato come base della decisione de plano e della declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è limitato ai vizi che incidono sulla formazione e validità del concordato stesso, sul consenso del pubblico ministero e sulla corrispondenza tra accordo e decisione; non è invece veicolabile mediante tale ricorso la contestazione di profili di merito già oggetto di rinuncia.
  • Sono inammissibili, avverso una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., le censure relative alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., alle questioni rilevabili d'ufficio, alle circostanze del reato e alla qualificazione giuridica del fatto, poiché tali profili sono incompatibili con il perimetro del concordato.
  • Quando il giudice di legittimità dichiara inammissibile il ricorso proposto avverso una sentenza resa in concordato in appello, il procedimento può essere definito senza formalità e il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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