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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15974/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 16/10/2024, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado. Il motivo decisivo esaminato dalla Corte riguarda però non il merito della decisione, ma la legittimazione alla proposizione del ricorso: l'atto era stato sottoscritto personalmente dalla ricorrente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, né risultava autenticato dal difensore. La Corte rileva che, per i ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, l'imputato non può proporre personalmente ricorso per cassazione, che deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore abilitato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente da soggetto non legittimato, trattandosi di impugnazione successiva al 3 agosto 2017 e quindi soggetta alla regola per cui il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    È richiamato per affermare che, dopo la riforma del 2017, l'imputato non ha la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Prevede che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    È la base della declaratoria di inammissibilità per proposizione dell'impugnazione da parte di soggetto non legittimato.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la decisione de plano nel caso di inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • legge n. 103 del 2017

    È indicata come riforma che ha escluso la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione dell'imputato non può essere proposto personalmente, ma deve essere necessariamente sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La proposizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato determina l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di legittimazione del proponente.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso per cassazione deriva da una causa imputabile alla parte e non emergono elementi idonei a escluderne la colpa, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Nei casi di inammissibilità manifesta del ricorso per cassazione, la decisione può essere adottata de plano secondo il rito camerale semplificato previsto dalla legge processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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