Cassazione Penale, Ordinanza n. 15973/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Milano che, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., gli aveva applicato la pena concordata per il reato di concorso in rapina aggravata da più persone riunite. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge, lamentando che il giudice non avrebbe verificato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'insussistenza di cause di proscioglimento. Il ricorso richiama anche gli artt. 110 e 628 c.p., l'art. 444 c.p.p. e l'art. 27 Cost.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, in materia di patteggiamento, il ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena è inammissibile quando si deduca la violazione di legge per la mancata verifica dell'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., perché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnazione alle sole ipotesi tassative di violazione di legge previste dalla norma. Ha inoltre precisato che tale conclusione vale indipendentemente dal fatto che la sentenza impugnata contenga una motivazione sugli elementi di prova posti a base dell'esclusione delle cause di proscioglimento. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
disciplina il patteggiamento; la sentenza impugnata applica la pena concordata tra le parti
art. 129 c.p.p.
la sua mancata verifica, nel caso di patteggiamento, non consente il ricorso per cassazione nei termini dedotti
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi tassative di violazione di legge indicate dalla norma
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 110 c.p.
richiamato per la contestazione di concorso di persone nel reato
art. 628 c.p.
norma incriminatrice della rapina, richiamata per il reato oggetto del patteggiamento
art. 27 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza
Massime di principio
- Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione avverso la sentenza è ammissibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è quindi deducibile, con ricorso ordinario, la sola omissione della verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso non è esclusa dal fatto che la sentenza impugnata contenga comunque una motivazione sul punto della non ricorrenza delle cause di proscioglimento.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in relazione ai profili di inammissibilità rilevati.
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