Ordinanza n. 7766/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 6932 del 17 luglio 2023, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del Comune che ha archiviato la pratica edilizia relativa alla richiesta di permesso di costruire, ritenendo non dimostrata l’esistenza della copertura del capannone alla data di entrata in vigore del PRG
Esito
La controversia
Le società hanno promosso giudizio per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6932 del 17 luglio 2023, passata in giudicato, che aveva accolto il ricorso della società loro dante causa contro il diniego del permesso di costruire per la ristrutturazione e il cambio di destinazione d’uso di un immobile sito nel territorio comunale. Dopo che il Comune, con nota del 29 luglio 2026, ha archiviato la pratica edilizia sostenendo, tra l’altro, che non era stata dimostrata l’esistenza della copertura del capannone al maggio 2011, le istanti hanno rappresentato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, contestando la pretesa dell’Amministrazione di avere dato piena esecuzione al giudicato.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso le questioni di rito né il merito dell’ottemperanza, riservandone espressamente la valutazione. Ha rinviato la trattazione a un’udienza da fissarsi con provvedimento del Presidente della Sezione, perché la sopravvenuta archiviazione della pratica costituisce un evento eccezionale che giustifica il rinvio ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., così da consentire alle istanti il pieno esercizio del diritto di difesa e la proposizione dei motivi aggiunti.
Norme richiamate
la sopravvenienza del richiamato provvedimento di archiviazione costituisce, ai sensi dell’art 73, comma 1-bis, c.p.a., evento eccezionale che giustifica il rinvio dell’odierna udienza necessario al fine di consentire un pieno esercizio del diritto di difesa.
La sopravvenienza di un provvedimento di archiviazione relativo alla pratica edilizia, quando incide sulle questioni da trattare e richiede la proposizione di motivi aggiunti, può costituire evento eccezionale idoneo a giustificare il rinvio dell’udienza per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa.
Massime di principio
- La sopravvenienza di un provvedimento amministrativo rilevante per il giudizio può giustificare, ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., il rinvio della trattazione quando sia necessario per consentire alla parte di articolare motivi aggiunti e assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa.
Come è indicizzato
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