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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06795/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da una vendita di immobili compiuta dalla società poi fallita in favore di una prima società acquirente, e da un successivo atto di assegnazione degli stessi beni a un'altra società. L'azione revocatoria era stata inizialmente promossa da un condominio per il mancato pagamento di oneri condominiali; dopo il sopravvenuto fallimento del debitore, la curatela era subentrata nell'azione ai sensi dell'art. 66 l. fall. I giudici di merito avevano ritenuto gli atti dispositivi preordinati in danno del creditore. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 190 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., perché la sentenza di primo grado era stata pronunciata senza rispettare il termine per le memorie di replica dopo la rimessione della causa sul ruolo; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla mancata prova dell'eventus damni, assumendosi che i crediti del fallimento non fossero anteriori all'atto impugnato; 3) violazione degli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall., sostenendo che mancasse la prova della preesistenza dei crediti insinuati al passivo fallimentare rispetto all'atto dispositivo. La Corte ha ritenuto fondato solo il primo motivo sotto il profilo della nullità della sentenza di primo grado, ma non decisivo, perché il giudice d'appello doveva comunque decidere nel merito. Ha poi respinto il secondo e il terzo motivo, affermando che il curatore subentrato in una revocatoria ordinaria non deve provare anche l'ammissione del credito al passivo, essendo sufficiente la prova della preesistenza del credito all'atto impugnato.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto che la sentenza di primo grado era stata pronunciata in violazione dell'art. 190 c.p.c. e quindi nulla per lesione del contraddittorio, poiché la decisione era intervenuta prima della scadenza del termine per le memorie di replica dopo la nuova rimessione in decisione della causa. Tuttavia tale nullità non imponeva la cassazione con rinvio al primo giudice, perché la corte d'appello avrebbe dovuto e potuto decidere essa stessa nel merito; inoltre ha effettivamente esaminato il merito delle censure. La Corte ha escluso l'omessa pronuncia, rilevando che la questione della preesistenza del credito era stata comunque decisa implicitamente. Nel merito ha affermato che, quando il curatore subentra nell'azione revocatoria ordinaria già proposta da un creditore, non è necessario dimostrare anche l'insinuazione o l'ammissione al passivo del credito: basta la prova che il credito sia anteriore all'atto dispositivo impugnato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese, con ulteriore attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggravato.

Norme richiamate

  • art. 190 c.p.c.

    La rimessione della causa in decisione impone il rispetto del termine per le comparse conclusionali e, comunque, del termine per le memorie di replica; il giudice non può deliberare prima della sua scadenza. L'abbreviazione del termine per le conclusionali non elimina il termine per le repliche.

  • art. 24 Cost.

    La decisione anticipata rispetto al termine per le repliche lede il diritto di difesa e il contraddittorio effettivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Non ricorre omessa pronuncia se la questione oggetto di censura è stata comunque decisa, anche in modo implicito.

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria tutela il creditore contro gli atti dispositivi pregiudizievoli del debitore; nel caso di subentro del curatore, resta centrale la prova della preesistenza del credito rispetto all'atto impugnato.

  • art. 66 legge fall.

    Il curatore può subentrare nell'azione revocatoria ordinaria già proposta dal creditore, proseguendo un'azione che non nasce con il fallimento ma viene solo proseguita a beneficio della massa.

  • art. 190 c.p.c.

    La causa rimessa sul ruolo e poi nuovamente trattenuta in decisione richiede una nuova sequenza di conclusionali e repliche rispetto alle conclusioni precisate in quella sede.

  • art. 354 c.p.c.

    La nullità della sentenza di primo grado per violazione del termine ex art. 190 c.p.c. non comporta automaticamente rimessione al primo giudice; il giudice d'appello deve decidere nel merito.

  • art. 2903 c.c.

    La prescrizione dell'azione revocatoria decorre dalla data dell'atto impugnato anche quando l'azione sia proseguita dalla curatela fallimentare.

Massime di principio

  • Se il giudice di primo grado pronuncia la sentenza prima della scadenza del termine per le memorie di replica ex art. 190 c.p.c., la decisione è nulla per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
  • Tuttavia, la nullità della sentenza di primo grado per anticipata decisione non comporta di regola la rimessione al primo giudice: il giudice d'appello deve esaminare e decidere il merito delle censure.
  • Quando il curatore fallimentare subentra nell'azione revocatoria ordinaria già promossa da un creditore, egli prosegue la medesima azione e non introduce un nuovo giudizio.
  • Nel subentro del curatore in una revocatoria ordinaria, sul piano probatorio è sufficiente dimostrare che il credito sia anteriore all'atto dispositivo impugnato; non è necessario provare anche l'avvenuta insinuazione o ammissione del credito al passivo.
  • L'omessa pronuncia non sussiste se il giudice ha deciso la questione controvertita anche implicitamente, purché dalla motivazione emerga una soluzione incompatibile con la tesi della parte.
  • La sostituzione del creditore individuale con la curatela amplia il beneficio dell'azione alla massa dei creditori, ma non muta le condizioni sostanziali dell'azione revocatoria già esperita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAzione revocatoriaTransazione
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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