Ordinanza n. 2271/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 214 del 14 maggio 2026, concernente un’informazione interdittiva antimafia
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Calabria che non aveva accolto la tutela richiesta nel giudizio relativo all’informazione interdittiva antimafia emessa nei confronti della ditta individuale. Il Consiglio di Stato ha esaminato sommariamente, ai fini cautelari, i motivi dedotti in primo grado, rilevando che essi avrebbero dovuto essere compiutamente valutati dal TAR nella sede di merito e che, con riguardo all’apparato motivazionale dei provvedimenti impugnati, non emergevano prima facie elementi di fondatezza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che i motivi non presentassero, allo stato della cognizione sommaria, elementi evidenti di fondatezza rispetto alla motivazione degli atti impugnati. Quanto al periculum in mora, ha considerato prevalente, nelle more della definizione del giudizio di primo grado, l’interesse pubblico a evitare rischi di inquinamento della realtà economica da parte della criminalità organizzata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata in relazione alla protezione dei dati personali.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, la valutazione del fumus boni iuris è compiuta secondo il canone della cognizione sommaria e non richiede l’esame definitivo di tutti i motivi, che resta demandato al giudizio di merito.
- L’assenza di elementi prima facie idonei a evidenziare l’illegittimità dell’apparato motivazionale dell’informazione interdittiva antimafia può giustificare il rigetto della domanda cautelare.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a un’informazione interdittiva antimafia, l’interesse pubblico a prevenire il rischio di infiltrazione o inquinamento dell’economia da parte della criminalità organizzata può prevalere sugli interessi economici dell’operatore destinatario dell’atto, nelle more della definizione del giudizio di merito.
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