Cassazione Penale, Sentenza n. 21908/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva due motivi: (1) censurava la qualificazione del reato di danneggiamento con l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. (bene esposto alla pubblica fede), rilevando che sul luogo era presente un sistema di videosorveglianza attivo che assicurava controllo continuo sul bene e dunque avrebbe dovuto escludersi l'aggravante; (2) contestava la mancata applicazione della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità ex art. 62 n.4 c.p., sostenendo che il posacenere danneggiato aveva un valore di circa 50 euro e che la sentenza aveva erroneamente considerato anche il piedistallo e la staccionata, mentre l'imputazione riguardava solo il posacenere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto l'argomentazione aspecifica e ha confermato il principio giurisprudenziale secondo cui la semplice presenza di un sistema di videosorveglianza non esclude l'aggravante prevista dall'art. 625 n.7 c.p., salvo che non emerga una sorveglianza specificamente efficace ad impedire immediatamente l'azione criminosa. Sul secondo motivo ha ritenuto la richiesta manifestamente infondata: i giudici di merito avevano valutato il danno nel suo complesso (posacenere e relativo supporto d'ancoraggio/piedistallo e ripristino della staccionata) e non era provato il valore di 50 euro invocato dal ricorrente, peraltro non documentato nel ricorso. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625 c.p., n. 7 (circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede)
La Corte interpreta che la mera presenza di sistemi di videosorveglianza non esclude l'aggravante: occorre dimostrare una sorveglianza effettiva e specificamente idonea a impedire l'azione criminosa in corso.
art. 62 n.4 c.p. (circostanza attenuante del danno di speciale tenuità)
L'attenuante richiede che il danno sia 'lievissimo' sul piano economico e considerati anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa; il valore meramente dichiarato senza riscontri documentali non è sufficiente.
Il procedimento è stato trattato in camera di consiglio per la mancata richiesta di trattazione orale nei termini, conforme alle norme di rito.
art. 616 c.p.p. (conseguenze della declaratoria di inammissibilità e sanzioni)
A fronte dell'inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa.
art. 635 c.p. (danneggiamento)
Il reato contestato è il danneggiamento; la valutazione dell'entità del danno e delle circostanze aggravanti o attenuanti è rimessa ai giudici di merito purché adeguatamente motivata.
Massime di principio
- La presenza di telecamere o sistemi di videosorveglianza non esclude automaticamente un'aggravante legata all'esposizione del bene alla pubblica fede: per escluderla è necessario provare che la videosorveglianza fosse effettivamente e specificamente idonea ad impedire l'azione illecita in corso (interruzione immediata della condotta).
- Per ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è necessario dimostrare che il danno è 'lievissimo' anche valutando le conseguenze pratiche per la persona offesa; occorre fornire elementi probatori (es. preventivi, fatture, documenti) sul valore reale e sul costo del ripristino.
- In sede di cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi con le motivazioni dei giudici di merito: argomentazioni generiche o prive di documentazione probatoria rischiano l'inammissibilità o il rigetto per manifesta infondatezza.
- Quando si censura la quantificazione del danno o la sussistenza di circostanze attenuanti/aggravanti, è fondamentale allegare e indicare nel ricorso i documenti che supportino la stima (querela con indicazione del valore, fatture, preventivi, perizie) perché l'assenza di tali elementi può essere decisiva contro il ricorrente.
- La declaratoria di inammissibilità in cassazione comporta rischi economici (spese processuali e sanzioni alla Cassa delle ammende) se il ricorso risulta aspecifico o manifestamente infondato.
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