Cassazione Penale, Sentenza n. 30093/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione del divieto di ne bis in idem rispetto a procedimento pendente a Torino (art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000 e art. 649 c.p.p. richiamati), lamentando che i fatti contestati sono gli stessi; 2) vizio di motivazione sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza: si sostiene che le indebite compensazioni attribuite al Consorzio "Outsourcing Job Solution" erano avvenute in periodi antecedenti all'assunzione della carica (la ricorrente è stata amministratrice dal 27/11/2019 al 20/12/2019) e che non le sono contestate forme di partecipazione diverse dall'essere amministratrice; 3) vizio di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione), poiché le condotte sarebbero cessate nel dicembre 2019 e non sussisterebbero comportamenti successivi.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo (ne bis in idem), confermando che tale divieto non si applica a procedimenti pendenti davanti a giudici di sedi diverse senza sentenza definitiva e che, in tali casi, operano le regole sui conflitti di competenza. Ha invece accolto il secondo motivo: l'ordinanza impugnata presenta contraddizioni e lacune nella valutazione della materialità del fatto e dei gravi indizi, dato che le compensazioni contestate nel 2019 si sono svolte fra maggio e agosto, cioè prima dell'assunzione della carica dalla ricorrente, e non è stata documentata altra partecipazione della stessa. Per tale ragione le censure del terzo motivo (esigenze cautelari) risultano assorbite. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio, con indicazioni al Giudice del rinvio di valutare nuovamente, sulla base di tutti gli elementi disponibili, se sussistono gravi indizi e, in caso affermativo, se sussistono esigenze cautelari proporzionate al fatto concretamente addebitabile alla ricorrente.
Norme richiamate
art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000
Richiamato dall'ordinanza come norma per la riqualificazione di taluni delitti fiscal-tributari; utilizzato dall'organo di merito per ricondurre le condotte a specifiche fattispecie fiscali
Richiamato nel ricorso; contestazione collegata alla pretesa violazione del divieto di bis in idem (la norma è indicata nel quadro delle censure di legittimità)
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Fondamento formale della censura per violazione di legge (motivo 1) con riferimento al ne bis in idem
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento formale delle censure per vizio di motivazione (motivi 2 e 3) in cassazione
art. 274, comma 1 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione agli elementi che giustificano le misure cautelari personali (esigenze cautelari e pericolo di reiterazione), che il giudice del rinvio dovrà valutare alla luce del fatto concretamente addebitabile
art. 28 e ss. cod. proc. pen. (regole sui conflitti di competenza)
Citati nella motivazione per spiegare che, in caso di procedimenti pendenti in sedi diverse, va applicato il sistema delle regole sui conflitti positivi di competenza e non il principio del ne bis in idem
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem, quando non fondato su giudicato, si applica solo se vi è perfetta coincidenza della regiudicanda (stesso imputato e identico fatto), identità dell'ufficio del pubblico ministero e identità dell'ufficio del giudice che ha già provveduto con decisione definitiva; in presenza di procedimenti pendenti davanti a giudici di sedi diverse occorre invece sollevare i rimedi per conflitto di competenza.
- Per l'applicazione di misure cautelari interdittive è indispensabile una motivazione puntuale che attribuisca concretamente e temporalmente la condotta incriminata all'imputato: se le condotte contestate sono anteriori al periodo di effettiva responsabilità formale (es. prima dell'assunzione della carica di amministratore), la sussistenza dei gravi indizi può venire meno.
- La valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiede coerenza tra le risultanze investigative e le conclusioni motivazionali; contraddizioni su date, ruoli e operazioni contestate rendono la misura cautelare ingiustificata.
- Se la partecipazione dell'imputato è prospettata unicamente in ragione della carica ricoperta, occorre provare che quella carica sia stata effettivamente esercitata nel periodo in cui sono state compiute le azioni contestate o che l'imputato abbia avuto ruolo nella decisione/attuazione delle operazioni illecite.
- Quando le censure sulla materialità del fatto prevalgono, le questioni relative alle esigenze cautelari diventano assorbite: prima di valutare il pericolo di reiterazione il giudice deve accertare esattamente quale fatto sia attribuibile all'indagato.
- In casi analoghi, il Giudice deve evitare motivazioni generiche e indicare chiaramente gli elementi probatori che collegano l'imputato alle specifiche operazioni contestate (es. date delle compensazioni, firme, disposizioni interne, ruoli effettivi di gestione).
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