Ordinanza n. 10/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 04 dicembre 2025 del Comune di Bertinoro avente ad oggetto "Attività di somministrazione alimenti e bevande nei locali siti in -OMISSIS-, -OMISSIS- - Mancanza titolo abilitativo - Adozione provvedimento di chiusura attività abusiva1", con la quale è stato ordinato al ricorrente di provvedere alla cessazione dell'attività abusiva di somministrazione alimenti e bevande nei locali siti in -OMISSIS-, -OMISSIS-, in quanto privo del titolo abilitativo previsto dalla vigente normativa; del processo verbale di accertamento, contestazione e notificazione di illecito amministrativo ex l. 24 novembre 1981 n. 689 redatto dalla Guardia di Finanza - Gruppo di Forlì - Nucleo Operativo-Nucleo Mobile in data 17 novembre 2025 (Verbale n. -OMISSIS-), nella parte in cui contesta la violazione dell'art. 19, comma 1, l.r. n. 14/2003 per attività di somministrazione di alimenti e di bevande senza la prescritta autorizzazione; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di chiusura dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ritenuta abusiva per mancanza del titolo abilitativo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza del Comune di Bertinoro che gli imponeva la cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata senza il prescritto titolo abilitativo. È stato inoltre impugnato il verbale della Guardia di Finanza recante contestazione della violazione dell'art. 19, comma 1, l.r. n. 14/2003, nonché ogni atto presupposto, connesso e consequenziale. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, riservando ogni valutazione sul merito e sull'effettivo interesse a ricorrere.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora, lasciando impregiudicata ogni diversa valutazione nel merito e riservando anche l'esame dell'effettivo interesse a ricorrere. Il giudice ha rilevato che l'ordinanza impugnata imponeva esclusivamente la cessazione dell'attività abusiva di somministrazione di alimenti e bevande e non la cessazione dell'attività agricola né della mera degustazione eventualmente associata a quest'ultima. Poiché lo stesso ricorrente aveva distinto nell'atto introduttivo tali attività, e l'amministrazione non aveva motivatamente vietato l'attività agricola e quelle strettamente correlate, il ricorrente poteva continuare a esercitare l'attività agricola nei limiti indicati; non risultava quindi un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal ritardo. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 19, comma 1, l.r. n. 14/2003
attività di somministrazione di alimenti e di bevande senza la prescritta autorizzazione
La disposizione è richiamata nel verbale della Guardia di Finanza quale norma la cui violazione sarebbe stata contestata per l'esercizio dell'attività di somministrazione senza titolo abilitativo; l'ordinanza cautelare non ne esamina nel merito l'applicazione.
È la base normativa della domanda cautelare incidentale; il TAR ha ritenuto insussistente il periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il periculum in mora non sussiste quando il provvedimento amministrativo limita o vieta soltanto una specifica attività abusiva, senza estendersi ad altre attività autonome e lecite che il destinatario può continuare a esercitare.
- Ai fini della tutela cautelare, la possibilità concreta di proseguire l'attività lecita non vietata dal provvedimento esclude, in assenza di ulteriori pregiudizi dimostrati, il rischio di un danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto.
- Quando il ricorrente distingue nell'atto introduttivo tra l'attività oggetto del provvedimento restrittivo e altre attività connesse ma autonome, tale distinzione può essere valorizzata dal giudice cautelare per delimitare l'effettiva portata lesiva dell'atto e verificare il periculum in mora.
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