Cassazione Penale, Sentenza n. 44421/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Torino che, in seguito al ricorso di rescissione proposto dall'imputato Bodino ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., aveva revocato la sentenza di condanna del Giudice di Pace di Saluzzo. La ricorrente deduce violazione dell'art. 127 c.p.p. per non essere stata informata e quindi impedita a partecipare al procedimento di rescissione, nonché la tardività e le illegittime modalità di presentazione del ricorso per rescissione (contestando anche modalità di deposito tramite PEC).
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che il termine di 30 giorni previsto dall'art. 629-bis c.p.p. decorre dalla conoscenza del procedimento (e non dalla mera conoscenza della sentenza) e che il Bodino aveva acquisito tale conoscenza il 18 ottobre 2021 tramite notifica del precetto e del titolo esecutivo. Il ricorso di rescissione è stato depositato il 18 novembre 2021, cioè dopo 31 giorni, risultando quindi intempestivo. Pur riconoscendo la possibilità, per il periodo emergenziale, del deposito tramite PEC, la Corte ha ritenuto che ciò non sanasse la tardività né la palese violazione dell'art. 127 c.p.p. (mancata informazione della parte civile). Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al giudice di primo grado per quanto di competenza.
Norme richiamate
Il termine di trenta giorni per proporre la rescissione del giudicato decorre dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza del procedimento (non semplicemente dalla conoscenza della sentenza). Il mancato rispetto di tale termine comporta l'intempestività del ricorso.
Garantisce il diritto delle parti, anche della parte civile, di essere avvisate e di partecipare ai procedimenti; la mancata informazione della parte civile sul procedimento di rescissione costituisce violazione e pregiudica la regolarità del procedimento.
art. 24 dl. n. 137/2020 (convertito dalla legge n. 176/2020)
Per il periodo emergenziale è consentito il deposito di atti di impugnazione tramite invio mediante PEC; tuttavia tale modalità di deposito non è idonea a sanare vizî procedurali quali la tardività o la mancata comunicazione prevista dalle norme processuali.
Massime di principio
- Il termine per il ricorso in rescissione (art. 629-bis c.p.p.) decorre dalla conoscenza del procedimento da parte del ricorrente: occorre provare la data in cui il condannato ha avuto tale conoscenza.
- Un ricorso di rescissione depositato oltre il termine di 30 giorni è impeditivo e deve essere dichiarato intempestivo, con annullamento delle conseguenti decisioni favorevoli al ricorrente tardivo.
- La parte civile deve essere informata del procedimento di rescissione; la mancata notifica/avviso configura violazione dell'art. 127 c.p.p. e può determinare l'illegittimità del provvedimento adottato senza la sua partecipazione.
- Le disposizioni emergenziali che ammettono il deposito tramite PEC consentono la validità del deposito ma non sanano la mancata osservanza dei termini processuali né la violazione del diritto di partecipazione delle parti.
- Se una corte d'appello revoca una sentenza per rescissione basandosi su un ricorso intempestivo o su un procedimento viziato per mancata partecipazione, tale provvedimento è annullabile dalla Corte di cassazione e gli atti possono essere rimessi al giudice di primo grado.
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