Ordinanza n. 4128/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità ed esclusione dal concorso per 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, nonché rideterminazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori nella parte pregiudizievole per la ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il giudizio di non idoneità e la conseguente esclusione dal concorso, adottati il 18 maggio 2026 dalla Commissione per l’accertamento dell’efficienza fisica presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Ha inoltre impugnato il decreto del 12 giugno 2026 di rideterminazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori, nella parte in cui avrebbe pregiudicato il suo utile collocamento. La candidata aveva interrotto la prova di corsa piana sui 1000 metri, allegando un intenso dolore al ginocchio destro, un cedimento della gamba e una caduta durante l’esercizio. Ha lamentato la mancata ripetizione della prova dopo l’infortunio. L’Amministrazione ha applicato le modalità di svolgimento delle prove fisiche, secondo cui il candidato che durante un esercizio incorra in un infortunio, accusi malessere o decida di ritirarsi non può ripetere l’esercizio, considerato comunque sostenuto; il mancato superamento di un solo esercizio determina l’esclusione dal concorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza, nella fase di sommario esame propria del giudizio incidentale, di sufficienti elementi di fondatezza del ricorso. Ha ritenuto che l’esclusione fosse stata adottata in applicazione delle modalità di svolgimento delle prove di efficienza fisica, richiamate dall’art. 24, comma 5, del d.m. 9 settembre 2022, n. 168, e dell’art. 6, comma 2, del bando, che prevedono l’esclusione per il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi e negano la ripetizione della prova in caso di infortunio, malessere o ritiro. Non è stata quindi concessa la sospensione degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate per ragioni equitative, in considerazione del peculiare sviluppo procedimentale.
Norme richiamate
art. 24, comma 5, d.m. 9 settembre 2022, n. 168
La disposizione costituisce la base del rinvio alle modalità di svolgimento delle prove di efficienza fisica applicate dall’Amministrazione.
art. 6, comma 2, del bando di concorso
Il mancato superamento di uno solo degli esercizi ginnici determina l’esclusione dal concorso per inidoneità.
Il mancato superamento anche di un solo esercizio fisico comporta l’esclusione del candidato.
Disciplina la domanda cautelare e il relativo esame incidentale.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale, quando la disciplina di gara stabilisce che il mancato superamento anche di un solo esercizio fisico determina l’esclusione, l’Amministrazione può escludere il candidato che non completi o non superi quell’esercizio.
- Qualora le modalità concorsuali prevedano espressamente che l’esercizio si considera comunque sostenuto in caso di infortunio, malessere o ritiro volontario, il candidato non può pretendere la ripetizione della prova sulla base del solo fatto di avere interrotto l’esecuzione.
- Nella fase cautelare, la sospensione dell’atto impugnato deve essere negata quando, sulla base delle risultanze disponibili e del sommario esame proprio della fase incidentale, non emergano sufficienti elementi di fondatezza del ricorso.
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